Art. 3

Libera circolazione

In vigore dal 26 feb 2014
Libera circolazione 1.   Gli Stati membri non vietano, limitano o ostacolano, sul loro territorio, l’immissione sul mercato o la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza per ascensori che siano conformi alla presente direttiva. 2.   Nelle fiere campionarie, nelle mostre e nelle dimostrazioni, gli Stati membri non vietano l’esibizione di ascensori o di componenti di sicurezza per ascensori che non siano conformi alla presente direttiva, a condizione che un’indicazione visibile specifichi chiaramente che essi non sono conformi e che non saranno immessi o messi a disposizione sul mercato finché non saranno stati resi conformi. Durante le dimostrazioni sono applicate adeguate misure di sicurezza per garantire la protezione delle persone. 3.   La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di stabilire, nell’osservanza della legislazione dell’Unione, le prescrizioni che ritengano necessarie per garantire la protezione delle persone allorché gli ascensori in questione sono messi in servizio o utilizzati, purché ciò non implichi modifiche di questi ascensori rispetto a quanto disposto dalla presente direttiva.
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