Art. 1
Definizioni
In vigore dal 23 gen 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«materiale»: solido, semi-solido o liquido che è usato per fabbricare un prodotto e consiste in:
a)
una composizione organica, preparata con una o più sostanze di partenza; o
b)
una composizione cementizia, preparata con uno o più costituenti; o
c)
una composizione metallica, ceramica, di smalti o di altra materia inorganica;
2)
«materiale finale»: materiale che deve essere sottoposto a prova e accettato in conformità delle specifiche per le prove e dei criteri di accettazione stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/368;
3)
«prodotto»: oggetto che viene a contatto con le acque destinate al consumo umano, è fatto di materiali finali ed è destinato ad essere immesso sul mercato;
4)
«prodotto assemblato»: prodotto costituito di due o più componenti, che sono uniti, funzionano come un tutto unico e possono essere separati senza distruggerli;
5)
«componente»: parte identificabile di un prodotto assemblato costituita di uno o più materiali;
6)
«provino»: oggetto rappresentativo del materiale finale e usato per svolgere le prove in conformità delle procedure e dei metodi stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/368;
7)
«requisiti minimi di igiene»: requisiti di igiene stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/368;
8)
«fabbricante»: persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti o li fa progettare o fabbricare e li commercializza con il proprio nome o marchio, oppure che progetta e costruisce prodotti per il proprio uso;
9)
«importatore»: persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che mette a disposizione i prodotti di un paese terzo sul mercato;
10)
«rappresentante autorizzato»: persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza a svolgere determinati compiti per suo conto;
11)
«valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti minimi di igiene;
12)
«organismo di valutazione della conformità»: organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui prove, certificazioni e ispezioni;
13)
«organismo notificato»: organismo di valutazione della conformità che è stato notificato a norma dell’;
14)
«accreditamento»: l’accreditamento quale definito all’, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008;
15)
«organismo nazionale di accreditamento»: l’organismo nazionale di accreditamento quale definito all’, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
16)
«messa a disposizione sul mercato»: offerta, nell’ambito di un’attività commerciale, di un prodotto sul mercato dell’Unione per distribuzione, consumo o uso, a titolo oneroso o gratuito;
17)
«immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;
18)
«prova abbreviata»: prova eseguita applicando solo una parte delle procedure e dei metodi stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/368 sui provini ritirati dall’organismo notificato durante l’ispezione iniziale o annuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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