Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 23 gen 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «materiale»: solido, semi-solido o liquido che è usato per fabbricare un prodotto e consiste in: a) una composizione organica, preparata con una o più sostanze di partenza; o b) una composizione cementizia, preparata con uno o più costituenti; o c) una composizione metallica, ceramica, di smalti o di altra materia inorganica; 2) «materiale finale»: materiale che deve essere sottoposto a prova e accettato in conformità delle specifiche per le prove e dei criteri di accettazione stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/368; 3) «prodotto»: oggetto che viene a contatto con le acque destinate al consumo umano, è fatto di materiali finali ed è destinato ad essere immesso sul mercato; 4) «prodotto assemblato»: prodotto costituito di due o più componenti, che sono uniti, funzionano come un tutto unico e possono essere separati senza distruggerli; 5) «componente»: parte identificabile di un prodotto assemblato costituita di uno o più materiali; 6) «provino»: oggetto rappresentativo del materiale finale e usato per svolgere le prove in conformità delle procedure e dei metodi stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/368; 7) «requisiti minimi di igiene»: requisiti di igiene stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/368; 8) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che fabbrica prodotti o li fa progettare o fabbricare e li commercializza con il proprio nome o marchio, oppure che progetta e costruisce prodotti per il proprio uso; 9) «importatore»: persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che mette a disposizione i prodotti di un paese terzo sul mercato; 10) «rappresentante autorizzato»: persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza a svolgere determinati compiti per suo conto; 11) «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti minimi di igiene; 12) «organismo di valutazione della conformità»: organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui prove, certificazioni e ispezioni; 13) «organismo notificato»: organismo di valutazione della conformità che è stato notificato a norma dell’; 14) «accreditamento»: l’accreditamento quale definito all’, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008; 15) «organismo nazionale di accreditamento»: l’organismo nazionale di accreditamento quale definito all’, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008; 16) «messa a disposizione sul mercato»: offerta, nell’ambito di un’attività commerciale, di un prodotto sul mercato dell’Unione per distribuzione, consumo o uso, a titolo oneroso o gratuito; 17) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione; 18) «prova abbreviata»: prova eseguita applicando solo una parte delle procedure e dei metodi stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/368 sui provini ritirati dall’organismo notificato durante l’ispezione iniziale o annuale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2024:370:oj#art-1