Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
oggetto rappresentativo del materiale finale e usato per svolgere le prove in conformità delle procedure e dei metodi stabiliti nei rispettivi allegati I, II, III e IV della presente decisione
Fonte: dec-2024-01-23-368 — art. 2 →oggetto rappresentativo del materiale finale e usato per svolgere le prove in conformità delle procedure e dei metodi stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/368
Fonte: reg-2024-01-23-370 — art. 1 →