Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
materiale che deve essere sottoposto a prova e accettato in conformità delle specifiche per le prove e dei criteri di accettazione stabiliti nei rispettivi allegati I, II, III e IV della presente decisione
Fonte: dec-2024-01-23-368 — art. 2 →materiale che deve essere sottoposto a prova e accettato in conformità delle specifiche per le prove e dei criteri di accettazione stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/368
Fonte: reg-2024-01-23-370 — art. 1 →