Art. 5
Prescrizioni relative agli organismi notificati
In vigore dal 23 gen 2024
Prescrizioni relative agli organismi notificati
1. Ai fini della notifica, l’organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui al presente articolo.
2. L’organismo di valutazione della conformità è istituito a norma della legislazione nazionale e ha personalità giuridica.
3. L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione del fabbricante, dell’importatore o del rappresentante autorizzato o dai prodotti che valuta.
4. L’organismo di valutazione della conformità è accreditato da un organismo nazionale di accreditamento in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008. L’accreditamento deve basarsi sulla norma internazionale EN ISO/IEC 17065:2017. Il certificato di accreditamento attesta che l’organismo di valutazione della conformità è competente a eseguire le procedure di valutazione della conformità di cui all’ del presente regolamento.
5. L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né l’importatore, né il fornitore, né l’acquirente, né il proprietario né l’utilizzatore dei prodotti sottoposti alla valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l’uso dei prodotti che sono necessari al funzionamento dell’organismo di valutazione della conformità o l’uso dei prodotti per fini privati.
L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione, nella commercializzazione né nell’uso dei prodotti sottoposti alla valutazione, né rappresentano i soggetti coinvolti in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o con la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.
Gli organismi di valutazione della conformità si accertano che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non pregiudichino la riservatezza, l’obiettività o l’imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.
6. Gli organismi di valutazione della conformità e il loro personale eseguono le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e con la competenza tecnica richiesta nel campo specifico e sono liberi da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare da parte di persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.
7. L’organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti connessi alla valutazione della conformità assegnatigli in base all’ e per i quali è stato notificato, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall’organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni prodotto per i quali è stato notificato, l’organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione o ha predisposto quanto necessario in termini di:
a)
personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti connessi alla valutazione della conformità;
b)
descrizione delle procedure in base alle quali è svolta la valutazione della conformità, al fine di garantire la trasparenza e la capacità di riprodurre tali procedure;
c)
politiche e procedure che distinguano i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività;
d)
procedure per svolgere le attività che tengano debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo di produzione.
L’organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire correttamente i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti necessari.
8. Il personale responsabile dell’esecuzione dei compiti connessi alla valutazione della conformità dispone di quanto segue:
a)
una formazione tecnica e professionale solida per tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l’organismo di valutazione della conformità è stato notificato;
b)
soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un’adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;
c)
una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti minimi di igiene e delle relative norme di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2024/368; e
d)
la capacità di redigere certificati, registri e relazioni atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
9. È garantita l’imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità.
La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformità di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.
10. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, a meno che detta responsabilità non sia direttamente assunta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che lo Stato membro stesso non sia direttamente responsabile della valutazione della conformità.
11. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nell’esercizio dei suoi compiti a norma dell’, ma non nei confronti delle autorità competenti dello Stato membro in cui esercita le sue attività. Sono tutelati i diritti di proprietà.
12. Gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normazione pertinenti, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformità ne sia informato.
Storico versioni
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