Art. 4
Prescrizioni relative alle autorità di notifica
In vigore dal 23 gen 2024
Prescrizioni relative alle autorità di notifica
1. L’autorità di notifica è istituita in modo che non sorgano conflitti d’interesse con gli organismi di valutazione della conformità.
2. L’autorità di notifica è organizzata e gestita in modo che sia salvaguardata l’obiettività e l’imparzialità delle sue attività.
3. L’autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica di un organismo di valutazione della conformità sia presa da persone competenti, diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione.
4. L’autorità di notifica non offre né svolge attività eseguite dagli organismi di valutazione della conformità né servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.
5. L’autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.
6. L’autorità di notifica ha a sua disposizione un numero sufficiente di dipendenti competenti per la corretta esecuzione dei suoi compiti.
Storico versioni
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