Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 giu 2012
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) attrezzature a pressione trasportabili: 1) tutti i recipienti a pressione, i loro rubinetti e gli altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.2 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I del presente decreto; 2) le cisterne, i veicoli e vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli (MEGC), i loro rubinetti e altri accessori, se presenti, di cui al punto 6.8 degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma, se utilizzati conformemente a tali allegati per il trasporto di gas della classe 2, esclusi i gas o gli oggetti con codici di classificazione contenenti le cifre 6 e 7, nonché per il trasporto delle sostanze pericolose di altre classi indicate nell'allegato I al presente decreto; 3) le cartucce di gas (n. ONU 2037), esclusi i diffusori di aerosol (n. ONU 1950), i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione, gli estintori (n. ONU 1044), le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione a norma del punto 1.1.3.2. degli allegati alla direttiva 2008/68/CE, definiti alla lettera b) del presente comma e le attrezzature a pressione trasportabili soggette a esenzione dalle prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi, secondo le disposizioni speciali di cui al punto 3.3. dei citati allegati alla direttiva 2008/68/CE; b) allegati alla direttiva 2008/68/CE, limitatamente a: 1) allegato I capo I. 1.: allegati A e B all'ADR come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2011, restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti dai termini «Stato membro»; 2) allegato II capo II. 1.: allegato al RID che figura come appendice C alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2011, restando inteso che «Stato contraente del RID» è sostituito da «Stato membro»; 3) allegato III capo III. 1.: i regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, così come l', lettere f) e b), e l', paragrafi 1 e 3, dell'ADN, nei quali «parte contraente» è sostituito da «Stato membro»; c) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di attrezzature a pressione trasportabili sul mercato dell'Unione europea; d) messa a disposizione sul mercato: qualsiasi fornitura di attrezzature a pressione trasportabili per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione europea nel corso di un'attività commerciale o di servizio pubblico, a titolo oneroso o gratuito; e) uso: il riempimento, lo stoccaggio temporaneo legato al trasporto, lo svuotamento e il nuovo riempimento di attrezzature a pressione trasportabili; f) ritiro: qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato o l'uso di attrezzature a pressione trasportabili; g) richiamo: qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di attrezzature a pressione trasportabili che sono state già rese disponibili all'utilizzatore finale; h) fabbricante: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse, oppure che le fa progettare o fabbricare, e le commercializza apponendovi il proprio nome o marchio; i) rappresentante autorizzato: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti; l) importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione europea attrezzature a pressione trasportabili o parti di esse provenienti da un Paese terzo; m) distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato attrezzature a pressione trasportabili; n) proprietario: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha piena disponibilità delle attrezzature a pressione trasportabili; o) operatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che utilizza attrezzature a pressione trasportabili; p) operatore economico: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore, il proprietario o l'operatore che intervengono nel corso di un'attività commerciale o di servizio pubblico a titolo oneroso o gratuito; q) valutazione della conformità: la valutazione e la procedura di valutazione della conformità stabilite negli allegati alla direttiva 2008/68/CE; r) marchio Pi: un marchio che indica che le attrezzature a pressione trasportabili sono conformi ai requisiti applicabili in materia di valutazione della conformità stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto; s) rivalutazione della conformità: la procedura avviata, su richiesta del proprietario o dell'operatore, per valutare a posteriori la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili fabbricate e immesse sul mercato anteriormente alla data di applicazione alla direttiva 1999/36/CE; t) ispezione periodica: l'ispezione periodica e le procedure che disciplinano le ispezioni periodiche previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE; u) ispezione intermedia: l'ispezione intermedia e le procedure che disciplinano le ispezioni intermedie previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE; v) verifica straordinaria: la verifica straordinaria e le procedure che disciplinano le verifiche straordinarie previste dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE; z) organismo nazionale di accreditamento: l'organismo autorizzato in Italia a svolgere attività di accreditamento, individuato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009 (ACCREDIA); aa) accreditamento: attestazione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento, che certifica che un determinato organismo notificato soddisfa i criteri stabiliti al punto 1.8.6.8, secondo comma, degli allegati alla direttiva 2008/68/CE; bb) autorità di notifica: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto disposto all', comma 1, del presente decreto; cc) organismo notificato: un organismo di ispezione che soddisfa i criteri degli allegati della direttiva 2008/68/CE e le condizioni di cui agli del presente decreto e che sia notificato ai sensi dell'; dd) notifica: la procedura che conferisce ad un organismo di ispezione la qualifica di organismo notificato, compresa la comunicazione di tale informazione alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea; ee) vigilanza del mercato: le attività svolte ed i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che le attrezzature a pressione trasportabili, durante il loro ciclo di vita, siano conformi ai requisiti stabiliti nella direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse; ff) autorità di vigilanza del mercato: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-2

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Art. 2 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. — Definizioni | Portale Normativo