Capo I
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 16 giu 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010, ed in particolare l';
Visti gli della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2009;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, di recepimento delle direttive 76/767/CEE, 84/527/CEE, 84/525/CEE e 84/526/CEE, riguardanti la costruzione ed i controlli di particolari categorie di bombole;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le attrezzature a pressione trasportabili, al fine di migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature nell'Unione europea e si applica:
a) alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione, definite nell', comma 1, che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
b) alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell', comma 1, che recano i marchi di conformità alla direttiva 2010/35/UE, o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, o alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l'uso di tali attrezzature;
c) alle attrezzature a pressione trasportabili definite nell', comma 1, che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, attuata con decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.
2. Il presente decreto non si applica alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato in data antecedente al 9 marzo 2002 o alle date antecedenti a quelle previste dall' del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, che non sono state sottoposte ad una rivalutazione della conformità e a quelle utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri dell'Unione europea e Paesi terzi, effettuate ai sensi dell' del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-1