Capo IV

Art. 18

Requisiti relativi all'autorità di notifica

In vigore dal 16 giu 2012
1. Nello svolgimento dei compiti previsti nell', comma 1, l'autorità di notifica agisce in modo che non sorgano conflitti d'interesse con gli organismi notificati. 2. L'autorità di notifica assicura che l'esercizio delle sue attività sia improntato a criteri di obiettività e imparzialità. 3. L'autorità di notifica è organizzata in modo che ogni decisione relativa alla notifica degli organismi notificati sia adottata da persone competenti, diverse da quelle che hanno eseguito la valutazione. 4. L'autorità di notifica salvaguarda la riservatezza delle informazioni ottenute.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-18

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Art. 18 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. — Requisiti relativi all'autorità di notifica | Portale Normativo