Capo IV

Art. 20

Requisiti relativi agli organismi notificati

In vigore dal 16 giu 2012
1. Ai fini della notifica, l'organismo notificato rispetta i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto. 2. L'organismo notificato è un ente con personalità giuridica, istituito a norma del codice civile. 3. L'organismo notificato partecipa alle attività di standardizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma dell' del presente decreto, o garantisce che il suo personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applica come orientamento generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti dai lavori di tale gruppo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-20

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Art. 20 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. — Requisiti relativi agli organismi notificati | Portale Normativo