Capo IV

Art. 28

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 16 giu 2012
1. L'autorità di notifica garantisce che gli organismi, che ha provveduto a notificare, partecipino ai lavori del gruppo settoriale di organismi notificati, istituito dalla Commissione europea, direttamente o mediante rappresentanti designati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-28

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Art. 28 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. — Coordinamento degli organismi notificati | Portale Normativo