Art. 28 · Coordinamento degli organismi notificati
Capo IV

Art. 28

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Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 16 giu 2012
1. L'autorità di notifica garantisce che gli organismi, che ha provveduto a notificare, partecipino ai lavori del gruppo settoriale di organismi notificati, istituito dalla Commissione europea, direttamente o mediante rappresentanti designati.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-28