Capo IV

Art. 26

Obblighi operativi degli organismi notificati

In vigore dal 16 giu 2012
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità, le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie e le verifiche straordinarie, conformemente alle condizioni della loro notifica e alle procedure di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE. 2. Gli organismi notificati eseguono le rivalutazioni della conformità conformemente all'allegato III al presente decreto. 3. Gli organismi notificati da uno Stato membro dell'Unione europea sono autorizzati ad operare in Italia. L'autorità di notifica, che ha eseguito la valutazione iniziale e la notifica, rimane responsabile della vigilanza delle attività svolte dall'organismo notificato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-26

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 26 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. — Obblighi operativi degli organismi notificati | Portale Normativo