Capo IV
Art. 26
26 / 39Obblighi operativi degli organismi notificati
In vigore dal 16 giu 2012
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità, le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie e le verifiche straordinarie, conformemente alle condizioni della loro notifica e alle procedure di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE.
2. Gli organismi notificati eseguono le rivalutazioni della conformità conformemente all'allegato III al presente decreto.
3. Gli organismi notificati da uno Stato membro dell'Unione europea sono autorizzati ad operare in Italia. L'autorità di notifica, che ha eseguito la valutazione iniziale e la notifica, rimane responsabile della vigilanza delle attività svolte dall'organismo notificato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-26