Capo IV
Art. 24
Modifiche delle notifiche
In vigore dal 16 giu 2012
1. L'Autorità di notifica, qualora accerti o sia informata che un organismo notificato non è più conforme ai requisiti stabiliti nell' del presente decreto, o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o ritira la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità dell'inosservanza di tali requisiti o dell'inadempimento di tali obblighi, dandone informazione immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri.
2. In caso di ritiro, limitazione o sospensione della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, l'autorità nazionale di notifica, che aveva disposto tale atto, adotta le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo siano evase da un altro organismo notificato o siano messe a disposizione delle altre autorità di notifica e di vigilanza del mercato responsabili, su loro richiesta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-24