Capo IV

Art. 27

Obblighi di informazione degli organismi notificati

In vigore dal 16 giu 2012
1. Gli organismi notificati comunicano all'autorità di notifica: a) qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato; b) qualunque circostanza che incida sull'ambito e sulle condizioni della notifica; c) eventuali richieste di informazioni sulle attività eseguite, che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato; d) su richiesta, le attività eseguite nell'ambito della loro notifica e qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente decreto, che eseguono simili attività di valutazione della conformità, di ispezione periodica, di ispezione intermedia e di verifica straordinaria, che riguardano le stesse attrezzature a pressione trasportabili, pertinenti informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-27

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Art. 27 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. — Obblighi di informazione degli organismi notificati | Portale Normativo