Capo V
Art. 32
Non conformità formale
In vigore dal 16 giu 2012
1. Fatto salvo quanto disposto dall', l'autorità di vigilanza del mercato chiede all'operatore interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione, qualora giunga ad una delle seguenti conclusioni:
a) il marchio Pi è stato apposto in violazione di quanto previsto dagli del presente decreto;
b) il marchio Pi non è stato apposto;
c) la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
d) i requisiti degli allegati alla direttiva 2008/68/CE e del presente decreto non sono stati rispettati.
2. Se la non conformità di cui al comma 1 permane, l'autorità di vigilanza del mercato adotta tutte le misure appropriate per limitare o proibire le messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a pressione trasportabili o garantisce che siano richiamate o ritirate dal mercato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-32