Capo VI

Art. 34

Riconoscimento dell'equivalenza

In vigore dal 16 giu 2012
1. I certificati di omologazione CEE di modelli di attrezzature a pressione trasportabili, rilasciati a norma decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986 di recepimento delle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE e 84/527/CEE, e gli attestati d'esame CE della progettazione, rilasciati a norma del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, sono riconosciuti equivalenti ai certificati di approvazione del tipo di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e sono soggetti alle disposizioni sul riconoscimento temporaneo delle approvazioni del tipo contenute in detti allegati. 2. I rubinetti e gli accessori di cui all', comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, di attuazione della direttiva 1999/36/CE, recanti la marcatura prevista dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, di attuazione della direttiva 97/23/CE, conformemente all', comma 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, possono essere ancora utilizzati.
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Art. 34 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. — Riconoscimento dell'equivalenza | Portale Normativo