Capo IV

Art. 17

Autorità di notifica

In vigore dal 16 giu 2012
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è l'autorità competente per la notifica ed è responsabile dell'istituzione e dell'attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica e la successiva vigilanza degli organismi notificati. 2. Per la notifica alla Commissione europea ed altri Stati membri dell'Unione europea degli organismi notificati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione del Ministero delle sviluppo economico.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-17

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Art. 17 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. — Autorità di notifica | Portale Normativo