Capo III
Art. 14
Principi generali del marchio Pi
In vigore dal 16 giu 2012
1. Il marchio Pi è apposto solo dal fabbricante o, nei casi di rivalutazione della conformità, secondo le indicazioni di cui all'allegato III. Per le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/ o 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, il marchio Pi è apposto dall'organismo notificato o sotto la sua sorveglianza.
2. Il marchio Pi è apposto esclusivamente sulle attrezzature a pressione trasportabili che:
a) soddisfano i requisiti di valutazione della conformità di cui agli allegati alla direttiva 2008/68/CE e al presente decreto;
b) soddisfano i requisiti di rivalutazione della conformità di cui all'.
3. Apponendo o facendo apporre il marchio Pi, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità delle attrezzature a pressione trasportabili a tutti i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
4. Ai fini del presente decreto il marchio Pi è l'unico marchio che attesta la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
5. È vietata l'apposizione sulle attrezzature a pressione trasportabili di marchi, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato del marchio Pi o la forma dello stesso. Ogni altro marchio è apposto sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da non compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato del marchio Pi.
6. Le parti delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza recano il marchio Pi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-14