Capo III

Art. 15

Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi

In vigore dal 16 giu 2012
1. Il marchio Pi è definito nell'allegato II al presente decreto. 2. Il marchio Pi è apposto in modo visibile, leggibile e permanente sulle attrezzature a pressione trasportabili o sulla loro targhetta segnaletica, nonché sulle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza. 3. Il marchio Pi è apposto prima dell'immissione sul mercato delle nuove attrezzature a pressione trasportabili o delle parti rimovibili delle attrezzature a pressione trasportabili ricaricabili con una funzione diretta di sicurezza. 4. Il marchio Pi è seguito dal numero di identificazione dell'organismo notificato che è intervenuto nelle ispezioni iniziali e nel collaudo. Il numero di identificazione dell'organismo notificato è apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante. 5. Il marchio, con la data dell'ispezione periodica o, se del caso, dell'ispezione intermedia, è accompagnato dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile dell'ispezione periodica. 6. Per quanto riguarda le bombole per gas precedentemente conformi alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE o 84/527/CEE, recepite con il decreto del Ministro dei trasporti 7 aprile 1986, che non recano il marchio Pi, all'atto della prima ispezione periodica, effettuata in conformità a quanto disposto dal presente decreto, il numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile è preceduto dal marchio Pi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-15

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Art. 15 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. — Regole e condizioni per l'apposizione del marchio Pi | Portale Normativo