Capo II
Art. 11
Identificazione degli operatori economici
In vigore dal 16 giu 2012
1. Gli operatori economici, su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di almeno dieci anni, identificano:
a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione trasportabili;
b) qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito attrezzature a pressione trasportabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-11