Capo II

Art. 11

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 16 giu 2012
1. Gli operatori economici, su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di almeno dieci anni, identificano: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione trasportabili; b) qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito attrezzature a pressione trasportabili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-11

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Art. 11 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. — Identificazione degli operatori economici | Portale Normativo