Art. 11 · Identificazione degli operatori economici
Capo II

Art. 11

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Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 16 giu 2012
1. Gli operatori economici, su richiesta dell'autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di almeno dieci anni, identificano: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro attrezzature a pressione trasportabili; b) qualsiasi operatore economico al quale abbiano fornito attrezzature a pressione trasportabili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-11