Capo II

Art. 10

Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori ed ai distributori

In vigore dal 16 giu 2012
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori ed ai distributori 1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del presente decreto ed è conseguentemente soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all' del presente decreto, quando immette sul mercato attrezzature a pressione trasportabili con il proprio nome o marchio commerciale o modifica le attrezzature a pressione trasportabili già immesse sul mercato in modo che la conformità ai requisiti applicabili potrebbe esserne condizionata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-10

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Art. 10 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. — Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti sono applicati agli importatori ed ai distributori | Portale Normativo