Capo II
Art. 7
Obblighi dei distributori
In vigore dal 16 giu 2012
1. I distributori mettono a disposizione sul mercato dell'Unione europea solo attrezzature a pressione trasportabili conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto. Prima di immettere attrezzature a pressione trasportabili a disposizione sul mercato, i distributori verificano che le attrezzature rechino il marchio Pi e siano accompagnati dal certificato di conformità e dall'indirizzo di cui all', comma 3, del presente decreto. Il distributore che ritiene o ha motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili non siano conformi a quanto prescritto dagli allegati alla direttiva 2008/68/CE e dal presente decreto, non mette le attrezzature medesime a disposizione sul mercato fino a quando non siano state rese conformi. Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e l'autorità di vigilanza del mercato.
2. I distributori garantiscono che, mentre le attrezzature a pressione trasportabili sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità di tali attrezzature ai requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE.
3. I distributori, che ritengono o hanno motivo di credere che le attrezzature a pressione trasportabili, che hanno messo a disposizione sul mercato, non siano conformi a quanto prescritto negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto, adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conformi tali attrezzature, per ritirarle o richiamarle, a seconda dei casi, senza oneri a carico dell'Amministrazione interessata.
Inoltre, qualora le attrezzature a pressione trasportabili presentino un rischio per la salute o per la sicurezza o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse contemplati nel presente decreto, i distributori ne informano immediatamente il fabbricante, l'importatore, se del caso, e l'autorità nazionale competente, indicando, in particolare, i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva adottata. I distributori documentano tutti i casi di non conformità e le misure correttive.
4. I distributori, a seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione trasportabili in lingua italiana. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione trasportabili che hanno messo a disposizione sul mercato.
5. I distributori forniscono informazioni soltanto agli operatori che soddisfano i requisiti stabiliti negli allegati alla direttiva 2008/68/CE e nel presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-06-12;78#art-7