Art. 3

Definizioni

In vigore dal 9 mar 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1)   «dispositivi di protezione individuale» (DPI): a) dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza; b) componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva; c) sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso; 2)   «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di DPI per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nell'ambito di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; 3)   «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell'Unione; 4)   «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un DPI o che lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza con il proprio nome o marchio commerciale; 5)   «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività; 6)   «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione DPI originari di un paese terzo; 7)   «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica inserita nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette DPI a disposizione sul mercato; 8)   «operatori economici»: il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore; 9)   «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che il DPI deve soddisfare; 10)   «norma armonizzata»: una norma armonizzata ai sensi dell', punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 11)   «accreditamento»: l'accreditamento quale definito all', punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 12)   «organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo nazionale di accreditamento quale definito all', punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; 13)   «valutazione della conformità»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza del presente regolamento in relazione ai DPI; 14)   «organismo di valutazione della conformità»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 15)   «richiamo»: qualsiasi misura volta ad ottenere la restituzione di un DPI già messo a disposizione dell'utilizzatore finale; 16)   «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un DPI presente nella catena di fornitura; 17)   «normativa di armonizzazione dell'Unione»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; 18)   «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il DPI è conforme ai requisiti applicabili stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.
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