Art. 4
Messa a disposizione sul mercato
In vigore dal 9 mar 2016
Messa a disposizione sul mercato
I DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il presente regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.
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