Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 9 mar 2016
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai dispositivi di protezione individuale (DPI).
2. Il presente regolamento non si applica ai DPI:
a)
progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;
b)
progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
c)
progettati per l'uso privato per proteggersi da:
i)
condizioni atmosferiche non estreme;
ii)
umidità e acqua durante la rigovernatura;
d)
da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
e)
per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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