Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 apr 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1)   «cibersicurezza»: l’insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche; 2)   «rete e sistema informativo»: una rete e un sistema informativo quale definito all’, punto 1), della direttiva (UE) 2016/1148; 3)   «strategia nazionale per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi»: una strategia nazionale per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi quale definita all’, punto 3), della direttiva (UE) 2016/1148; 4)   «operatore di servizi essenziali»: un operatore di servizi essenziali quale definito all’, punto 4), della direttiva (UE) 2016/1148; 5)   «fornitore di servizio digitale»: un fornitore di servizio digitale quale definito all’, punto 6), della direttiva (UE) 2016/1148; 6)   «incidente»: un incidente quale definito all’, punto 7), della direttiva (UE) 2016/1148; 7)   «trattamento dell’incidente»: qualsiasi trattamento dell’incidente quale definito all’, punto 8), della direttiva (UE) 2016/1148; 8)   «minaccia informatica»: qualsiasi circostanza, evento o azione che potrebbe danneggiare, perturbare o avere un impatto negativo di altro tipo sulla rete e sui sistemi informativi, sugli utenti di tali sistemi e altre persone; 9)   «sistema europeo di certificazione della cibersicurezza»: una serie completa, di regole, requisiti tecnici, norme e procedure stabiliti a livello di Unione e che si applicano alla certificazione o alla valutazione della conformità di specifici prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC; 10)   «sistema nazionale di certificazione della cibersicurezza»: una serie completa di regole, requisiti tecnici, norme e procedure elaborati e adottati da un’autorità pubblica nazionale e che si applicano alla certificazione o alla valutazione della conformità dei prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema specifico; 11)   «certificato europeo di cibersicurezza»: un documento rilasciato dall’organismo pertinente che attesta che un determinato prodotto TIC, servizio TIC o processo TIC è stato oggetto di una valutazione di conformità con i requisiti di sicurezza specifici stabiliti da un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza; 12)   «prodotto TIC»: un elemento o un gruppo di elementi di una rete o di un sistema informativo; 13)   «servizio TIC»: un servizio consistente interamente o prevalentemente nella trasmissione, conservazione, recupero o elaborazione di informazioni per mezzo della rete e dei sistemi informativi; 14)   «processo TIC»: un insieme di attività svolte per progettare, sviluppare, fornire o mantenere un prodotto TIC o servizio TIC; 15)   «accreditamento»: l’accreditamento quale definito all’, punto 10), del regolamento (CE) n. 765/2008; 16)   «organismo nazionale di accreditamento»: un organismo nazionale di accreditamento quale definito all’, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008; 17)   «valutazione della conformità»: una valutazione della conformità ai sensi dell’, punto 12), del regolamento (CE) n. 765/2008; 18)   «organismo di valutazione della conformità»: un organismo di valutazione della conformità quale definito all’, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008; 19)   «norma»: una norma quale definita all’, punto 1), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 20)   «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un prodotto TIC, un servizio TIC o un processo TIC deve soddisfare o le relative procedure di valutazione della conformità; 21)   «livello di affidabilità»: base per la fiducia nel fatto che un prodotto TIC, servizio TIC o processo TIC soddisfa i requisiti di sicurezza di uno specifico sistema europeo di certificazione della cibersicurezza e indica il livello al quale un prodotto TIC, servizio TIC o processo TIC è stato valutato, ma di per sé non misura la sicurezza del prodotto TIC, servizio TIC o processo TIC interessato; 22)   «autovalutazione di conformità»: un’azione effettuata da un fabbricante o fornitore di prodotti TIC, servizi TIC o processi TIC che valuta se tali prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC soddisfino i requisiti di uno specifico sistema europeo di certificazione della cibersicurezza.
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