Capo I
Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 mag 2016
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) esplosivi: le materie e gli articoli considerati esplosivi nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose e figuranti nella classe 1 di tali raccomandazioni;
b) munizioni: i proiettili e le cariche propulsive nonché le munizioni a salve utilizzati in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;
c) sicurezza: la prevenzione degli incidenti, o, ove non sia possibile, la limitazione dei loro effetti;
d) sicurezza pubblica: la prevenzione di qualsiasi utilizzazione a fini contrari all'ordine pubblico;
e) licenza di trasferimento: la decisione presa nei confronti dei trasferimenti previsti di esplosivi all'interno dell'Unione europea;
f) trasferimento: qualsiasi spostamento fisico di esplosivi all'interno dell'Unione europea, eccettuati gli spostamenti realizzati in un medesimo sito;
g) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un esplosivo per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione europea nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
h) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea di un esplosivo;
i) fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale esplosivo con il proprio nome o marchio commerciale o lo utilizza per i propri scopi;
l) rappresentante autorizzato: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
m) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione europea che immette sul mercato dell'Unione un esplosivo originario di un paese terzo;
n) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione un esplosivo sul mercato;
o) operatori economici: il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore e qualsiasi persona giuridica o fisica impegnata nell'immagazzinamento, nell'utilizzazione, nei trasferimenti, nell'importazione, nell'esportazione o nel commercio degli esplosivi;
p) armaiolo: la persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste in tutto o in parte nella fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, riparazione, trasformazione, disattivazione o locazione di armi da fuoco e di munizioni;
q) specifica tecnica: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un esplosivo deve soddisfare;
r) norma armonizzata: la norma armonizzata di cui all', punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
s) accreditamento: l'attestazione dell'organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti dal presente decreto per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;
t) organismo nazionale di accreditamento: l'organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, nonché di vigilanza del mercato, individuato in base alla normativa vigente;
u) valutazione della conformità: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto relativi agli esplosivi;
v) organismo di valutazione della conformità: l'organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;
z) richiamo: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un esplosivo già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;
aa) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un esplosivo presente nella catena di fornitura;
bb) normativa di armonizzazione dell'Unione: la normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;
cc) marcatura CE: la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che l'esplosivo è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione, secondo le modalità stabilite nell'Allegato V.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-2