Art. 3
Definizioni
In vigore dal 30 mag 2018
Definizioni
Ai fini del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato II, salvo disposizioni contrarie ivi contenute, si intende per:
1) «omologazione»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
2) «omologazione UE»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento;
3) «omologazione nazionale»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti stabilite nel diritto nazionale di uno Stato membro; la validità di questa omologazione è limitata al territorio di tale Stato membro;
4) «certificato di omologazione»: il documento con cui l'autorità di omologazione certifica ufficialmente l'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente;
5) «certificato di conformità»: il documento rilasciato dal costruttore in cui si attesta che un veicolo prodotto è conforme al tipo di veicolo omologato e a tutti gli atti normativi che erano applicabili al momento della sua produzione;
6) «omologazione individuale»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti per l'omologazione individuale UE o per l'omologazione individuale nazionale;
7) «omologazione globale di un tipo di veicolo»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo incompleto, completo o completato è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
8) «omologazione in più fasi»: la procedura con cui una o più autorità di omologazione certificano che, a seconda del suo stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
9) «omologazione a tappe»: la procedura che consiste nell'ottenere gradualmente la serie completa di certificati di omologazione UE o certificati di omologazione UN per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che fanno parte di un veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione globale di un tipo di veicolo;
10) «omologazione in un'unica tappa»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica, con un'unica operazione, che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente nel suo complesso è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
11) «omologazione mista»: un'omologazione a tappe per la quale sono state ottenute una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione globale di un tipo di veicolo, senza bisogno di rilasciare i certificati di omologazione UE per tali sistemi;
12) «omologazione di un sistema»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di sistema è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
13) «omologazione di un'entità tecnica indipendente»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di entità tecnica indipendente è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti in relazione a uno o più tipi di veicoli specificati;
14) «omologazione di un componente»: la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di componente, in modo indipendente da un veicolo, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti;
15) «veicolo»: ogni veicolo a motore o relativo rimorchio;
16) «veicolo a motore»: ogni veicolo azionato da un motore che sia progettato e costruito per muoversi con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, sia completo, completato o incompleto e abbia una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;
17) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente, progettato e costruito per essere trainato da un veicolo a motore, che possa ruotare almeno intorno a un asse orizzontale perpendicolare al piano mediano longitudinale e intorno a un asse verticale parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo trattore;
18) «sistema»: un insieme di dispositivi combinati che svolge una o più funzioni specifiche in un veicolo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II;
19) «componente»: un dispositivo che è destinato a far parte di un veicolo, può essere omologato indipendentemente da un veicolo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente;
20) «entità tecnica indipendente»: un dispositivo, destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente;
21) «parti»: i prodotti usati per l'assemblaggio, la riparazione e la manutenzione di un veicolo, nonché i pezzi di ricambio;
22) «accessori»: i prodotti diversi dalle parti che possono essere aggiunti a un veicolo o montati su di esso;
23) «pezzi di ricambio»: i prodotti destinati a essere montati su un veicolo per sostituirne parti originali, compresi i prodotti che sono necessari per l'utilizzo di un veicolo, ad eccezione del carburante;
24) «veicolo base»: qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di un'omologazione in più fasi;
25) «veicolo incompleto»: un veicolo che, per conformarsi alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento, deve essere completato in almeno una fase successiva;
26) «veicolo completato»: un veicolo che risulta dalla procedura di omologazione in più fasi e che è conforme alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento;
27) «veicolo completo»: un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento;
28) «veicolo di fine serie»: un veicolo che fa parte di uno stock e non può o non può più essere messo a disposizione sul mercato, immatricolato o fatto entrare in circolazione a causa dell'entrata in vigore di nuove prescrizioni tecniche per le quali non è stato omologato;
29) «veicolo alimentato da carburante alternativo»: un veicolo progettato per essere in grado di funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferiche o che sia derivato sostanzialmente da oli non minerali;
30) «veicolo prodotto in piccole serie»: un tipo di veicolo il cui numero di unità messe a disposizione sul mercato, immatricolate o fatte entrare in circolazione non supera i limiti quantitativi annuali stabiliti all'allegato V;
31) «veicolo per uso speciale»: un veicolo della categoria M, N od O con caratteristiche tecniche specifiche che gli consentono di svolgere una funzione che richiede disposizioni o attrezzature speciali;
32) «tipo di veicolo»: un determinato gruppo di veicoli identici almeno per quanto riguarda le caratteristiche specificate nell'allegato I, parte B, incluso un gruppo di veicoli che comprenda le varianti e versioni ivi indicate;
33) «semirimorchio»: un veicolo trainato il cui asse o i cui assi sono posizionati dietro al baricentro del veicolo (caricato in modo uniforme) e che è munito di un dispositivo di traino che consente di trasmettere forze orizzontali e verticali al veicolo trattore;
34) «vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti nonché parti e accessori messi a disposizione sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza, l'ambiente o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse;
35) «autorità di vigilanza del mercato»: l'autorità o le autorità nazionali preposte alla vigilanza del mercato nel territorio dello Stato membro;
36) «autorità di omologazione»: l'autorità o le autorità di uno Stato membro, da questo notificate alla Commissione, che sono competenti per tutti gli aspetti dell'omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente, o per l'omologazione individuale, per la procedura di autorizzazione di parti e accessori, per il rilascio e l'eventuale revoca o rifiuto dei certificati di omologazione, fungono da punto di contatto per le autorità di omologazione degli altri Stati membri e sono responsabili della designazione dei servizi tecnici e di garantire che il costruttore rispetti gli obblighi in materia di conformità della produzione;
37) «autorità nazionale»: un'autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità che partecipa alla vigilanza del mercato, al controllo alle frontiere o all'immatricolazione in uno Stato membro in relazione a veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori e ne è responsabile;
38) «servizio tecnico»: un organismo o un ente che l'autorità di omologazione designa come laboratorio presso il quale effettuare prove oppure come organismo di valutazione della conformità presso il quale effettuare le valutazioni iniziali e altre prove o ispezioni;
39) «organismo nazionale di accreditamento»: un organismo nazionale di accreditamento quale definito all', punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008;
40) «costruttore»: una persona fisica o giuridica che è responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformità della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente in questione;
41) «rappresentante del costruttore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all'autorità di omologazione o all'autorità di vigilanza del mercato e agisce in suo nome negli ambiti oggetto del presente regolamento;
42) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio costruiti in un paese terzo;
43) «distributore»: un concessionario o qualsiasi altra persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio;
44) «operatore economico»: il costruttore, il rappresentante del costruttore, l'importatore o il distributore;
45) «operatore indipendente»: una persona fisica o giuridica, diversa da un concessionario o da un riparatore autorizzato, coinvolta direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione di veicoli, compresi riparatori, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o pezzi di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, addetti a servizi d'ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e riparatori di equipaggiamenti per veicoli alimentati da carburanti alternativi; indica altresì i riparatori, i concessionari e i distributori autorizzati in seno al sistema di distribuzione di un certo costruttore di veicoli nella misura in cui forniscono servizi di riparazione e manutenzione di veicoli relativamente ai quali non sono membri del sistema di distribuzione del costruttore del veicolo;
46) «riparatore autorizzato»: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione e manutenzione di veicoli e opera nell'ambito del sistema di distribuzione del costruttore;
47) «riparatore indipendente»: una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione e manutenzione di veicoli e che non opera nell'ambito del sistema di distribuzione del costruttore;
48) «informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo»: tutte le informazioni, successivi supplementi e modifiche compresi, che sono richieste per la diagnosi, la manutenzione e l'ispezione di un veicolo, la sua preparazione al controllo tecnico, la sua riparazione, riprogrammazione o reinizializzazione, o sono richieste per il supporto diagnostico a distanza del veicolo o per il montaggio su un veicolo di parti e accessori, e che sono fornite dal costruttore ai propri partner, concessionari e riparatori autorizzati o sono utilizzate dal costruttore a fini di riparazione o manutenzione;
49) «informazioni diagnostiche di bordo (OBD) del veicolo»: le informazioni generate da un sistema che è a bordo di un veicolo o che è collegato a un motore ed è in grado di individuare un malfunzionamento ed eventualmente di segnalarne la comparsa mediante un sistema di allarme, di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante informazioni salvate nella memoria di un computer e di comunicare tali informazioni all'esterno;
50) «immissione sul mercato»: la messa a disposizione per la prima volta nell'Unione di un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio;
51) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio, a titolo oneroso o gratuito, affinché sia distribuito o usato sul mercato nel quadro di un'attività commerciale;
52) «entrata in circolazione»: il primo uso nell'Unione, conforme allo scopo per cui è stato progettato, di un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio;
53) «immatricolazione»: l'autorizzazione amministrativa all'entrata in circolazione di un veicolo omologato nel traffico stradale che comporta l'identificazione del veicolo e l'attribuzione al medesimo di un numero di serie, denominato numero di immatricolazione, a titolo permanente o temporaneo;
54) «metodo di prova virtuale»: simulazioni al computer e calcoli atti a dimostrare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente soddisfa le prescrizioni tecniche di un atto normativo elencato nell'allegato II senza ricorrere all'uso di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente reale;
55) «prescrizioni alternative»: disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza funzionale, di tutela dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro il più possibile equivalente a quello previsto da uno o più degli atti normativi elencati nell'allegato II;
56) «valutazione in loco»: una verifica nei locali di un servizio tecnico o di uno dei suoi subappaltatori o una delle sue affiliate;
57) «valutazione in loco di sorveglianza»: una valutazione in loco periodica di routine diversa dalla valutazione in loco svolta per la designazione iniziale del servizio tecnico o di uno dei suoi subappaltatori o una delle sue affiliate e da quella effettuata per il rinnovo della designazione;
58) «data di costruzione del veicolo»: la data in cui è stata completata la costruzione di un veicolo conformemente all'omologazione ottenuta da tale costruttore.
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