Questo termine è definito da 12 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
un gruppo di veicoli appartenenti alla stessa categoria, incluse le varianti e le versioni, che non presentano tra di loro differenze almeno riguardo ai seguenti aspetti essenziali: — categoria, — costruttore, — designazione del tipo stabilita dal costruttore, — caratteristiche essenziali di costruzione e di progettazione, — telaio a trave centrale/telaio a longheroni/telaio articolato (differenze evidenti e fondamentali), — per la categoria T: assi (numero) o, per la categoria C: assi/cingoli (numero), — in caso di veicoli fabbricati in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase
Fonte: reg-2013-02-05-167 — art. 3 →una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra di loro per aspetti fondamentali quali: a) per i veicoli delle categorie M1, M2 ≤ 3500 kg, N1 sottoposti a prova a norma dell'allegato II, punto 4
Fonte: reg-2014-04-16-540 — art. 3 →il tipo di un veicolo definito nella sezione B, punti 1 e 3, dell’allegato II alla direttiva 70/156/CEE
Fonte: dir-2005-10-26-64 — art. 4 →un tipo definito nell’allegato II, sezione B, della direttiva 70/156/CEE
Fonte: dir-2006-05-17-40 — art. 3 →un insieme di veicoli come definiti nell’allegato II, parte B della direttiva 2007/46/CE.
Fonte: reg-2011-01-11-19 — art. 2 →un insieme di veicoli come definiti nell’allegato II, parte B della direttiva 2007/46/CE
Fonte: reg-2012-12-12-1230 — art. 2 →un gruppo di veicoli, incluse le varianti e le versioni di una particolare categoria, che non si differenziano fra loro per quanto riguarda, almeno, i seguenti aspetti essenziali: a) categoria e sottocategoria
Fonte: reg-2013-01-15-168 — art. 3 →l'insieme dei veicoli quali definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera s), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008
Fonte: d-2013-01-10-20 — art. 1 →1) nel caso di veicoli appartenenti alla categoria L, l'insieme dei veicoli come definiti dall'articolo 3, numero 73), del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013
Fonte: d-2022-07-26-141 — art. 2 →una categoria di veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto riguarda: 2
Fonte: dir-1996-05-20-27 — art. 7 →un determinato gruppo di veicoli identici almeno per quanto riguarda le caratteristiche specificate nell'allegato I, parte B, incluso un gruppo di veicoli che comprenda le varianti e versioni ivi indicate
Fonte: reg-2018-05-30-858 — art. 3 →insieme di veicoli come definito nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) 2018/858
Fonte: reg-2021-03-31-535 — art. 2 →