Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 gen 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «targhetta regolamentare del costruttore»: una targhetta o etichetta, apposta dal costruttore su un veicolo che indica le caratteristiche tecniche principali necessarie per l’identificazione del veicolo e fornisce alle autorità competenti le informazioni pertinenti relative alle masse massime ammissibili a pieno carico;
2) «numero di identificazione del veicolo» (VIN): il codice alfanumerico assegnato ad un veicolo dal costruttore in modo da garantire l’identificazione corretta di ogni veicolo;
3) «tipo di veicolo»: un insieme di veicoli come definiti nell’allegato II, parte B della direttiva 2007/46/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:19:oj#art-2