Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 gen 2011
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1)   «targhetta regolamentare del costruttore»: una targhetta o etichetta, apposta dal costruttore su un veicolo che indica le caratteristiche tecniche principali necessarie per l’identificazione del veicolo e fornisce alle autorità competenti le informazioni pertinenti relative alle masse massime ammissibili a pieno carico; 2)   «numero di identificazione del veicolo» (VIN): il codice alfanumerico assegnato ad un veicolo dal costruttore in modo da garantire l’identificazione corretta di ogni veicolo; 3)   «tipo di veicolo»: un insieme di veicoli come definiti nell’allegato II, parte B della direttiva 2007/46/CE.
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