Art. 3
Disposizioni relative all’omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la targhetta regolamentare del costruttore e il numero di identificazione del veicolo
In vigore dal 11 gen 2011
Disposizioni relative all’omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la targhetta regolamentare del costruttore e il numero di identificazione del veicolo
1. Il costruttore, o il suo rappresentante, presenta all’autorità di omologazione la domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la configurazione e la posizione della targhetta regolamentare del costruttore nonché la composizione e la posizione del numero di identificazione del veicolo.
2. La domanda è redatta secondo il modello di cui alla scheda informativa dell’allegato III, parte A.
3. Se l’autorità di omologazione o il servizio tecnico lo ritiene necessario, ai fini dell’ispezione il costruttore mette a disposizione un veicolo rappresentativo del tipo da omologare.
4. Se i requisiti pertinenti di cui agli allegati I e II del presente regolamento sono soddisfatti, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione conformemente al sistema di numerazione di cui all’allegato VII della direttiva 2007/46/CE.
Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.
5. Ai fini del paragrafo 4 l’autorità di omologazione rilascia un certificato di omologazione CE conforme al modello di cui all’allegato III, parte B.
Storico versioni
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