Art. 3

Definizioni

In vigore dal 16 apr 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all' della direttiva 2007/46/CE. Inoltre, si applicano le seguenti definizioni: 1) «omologazione di un veicolo» indica la procedura di cui all' della direttiva 2007/46/CE per quanto riguarda i livelli sonori; 2) «tipo di veicolo» indica una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra di loro per aspetti fondamentali quali: a) per i veicoli delle categorie M1, M2 ≤ 3500 kg, N1 sottoposti a prova a norma dell'allegato II, punto 4.1.2.1: i) forma o materiale della carrozzeria (con particolare riferimento al vano motore e alla relativa insonorizzazione); ii) tipo di motore (ad esempio ad accensione comandata o spontanea, a due o quattro tempi, a pistone alternativo o rotante), numero e volume dei cilindri, numero e tipo di carburatori o del sistema di iniezione, disposizione delle valvole o tipo di motore elettrico; iii) potenza massima nominale netta e regime di rotazione corrispondente (S); tuttavia, se la potenza massima nominale ed il regime di rotazione corrispondente presentano differenze solo per via di mappature diverse del motore, tali veicoli possono essere considerati come appartenenti allo stesso tipo; iv) dispositivo silenziatore; b) per i veicoli delle categorie M2 > 3500 kg, M3, N2, N3 sottoposti a prova a norma dell'allegato II, punto 4.1.2.2: i) forma o materiale della carrozzeria (con particolare riferimento al vano motore e alla relativa insonorizzazione); ii) tipo di motore (ad esempio ad accensione comandata o spontanea, a due o quattro tempi, a pistone alternativo o rotante), numero e volume dei cilindri, tipo di sistema di iniezione, disposizione delle valvole, regime di rotazione nominale (S) o tipo di motore elettrico; iii) i veicoli aventi lo stesso tipo di motore e/o diversi rapporti globali di trasmissione possono essere considerati come appartenenti allo stesso tipo. Tuttavia, se le differenze di cui alla lettera b) danno luogo a condizioni target diverse, come descritte all'allegato II, punto 4.1.2.2, tali differenze sono considerate una modifica del tipo; 3) «massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile» (M) indica la massa massima assegnata ad un veicolo in base alle sue caratteristiche costruttive ed alle sue prestazioni di progetto; la massa a pieno carico tecnicamente ammissibile di un rimorchio o di un semirimorchio comprende la massa statica trasferita al veicolo trattore ad esso agganciato; 4) «potenza massima nominale netta» (Pn) indica la potenza del motore espressa in kW e misurata secondo il metodo UNECE ai sensi del regolamento UNECE n. 85 (13). se la potenza massima nominale netta viene raggiunta con più regimi del motore, si utilizza il regime più elevato; 5) «dotazione di serie» indica la configurazione di base di un veicolo comprendente tutti gli elementi montati senza comportare ulteriori specifiche a livello di configurazione o di accessori ma che dispone di tutte le caratteristiche richieste ai sensi degli atti normativi di cui agli allegati IV o XI della direttiva 2007/46/CE; 6) «massa del conducente» indica una massa nominale di 75 kg collocata nel punto di riferimento del sedile del conducente; 7) «massa di un veicolo in ordine di marcia (mro)» indica: a) nel caso di un veicolo a motore: la massa del veicolo, con il/i serbatoio/i del carburante riempito/i almeno al 90 % della sua/loro capacità, compresa la massa del conducente, del carburante e dei liquidi — con la strumentazione standard conforme alle specifiche del costruttore — e, se montati, la massa della carrozzeria, della cabina, del dispositivo di accoppiamento, della/le ruota/e di scorta nonché degli utensili; b) nel caso di un rimorchio: la massa del veicolo compresi il carburante ed i liquidi — con la strumentazione standard conforme alle specifiche del costruttore e, se montati, la massa della carrozzeria, del/dei dispositivo/i di accoppiamento aggiuntivo/i, della/le ruota/e di scorta nonché degli utensili; 8) «regime nominale di rotazione del motore» (S) indica il regime di rotazione dichiarato del motore in giri al min-1 (rpm, giri/min) al quale il motore sviluppa la sua potenza massima nominale netta in conformità al regolamento UNECE n. 85 o, se la potenza massima nominale netta viene raggiunta con più regimi del motore, il più elevato di tali regimi; 9) «indice del rapporto potenza/massa» (PMR) indica una quantità numerica calcolata con la formula di cui al punto 4.1.2.1.1. dell'allegato II; 10) «punto di riferimento» indica uno dei seguenti punti: a) nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M1, e N1: i) se il loro motore è collocato anteriormente: la parte anteriore del veicolo; ii) se il loro motore è collocato in posizione centrale: la parte centrale del veicolo; iii) se il loro motore è collocato posteriormente: la parte posteriore del veicolo. b) nel caso di veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 il bordo del motore più vicino alla parte anteriore del veicolo. 11) «accelerazione bersaglio» indica l'accelerazione, ad alimentazione parziale del carburante, in condizioni di traffico urbano, calcolata in base a indagini statistiche; 12) «motore» indica l'alimentazione senza gli accessori smontabili; 13) «accelerazione di riferimento» indica l'accelerazione richiesta durante la prova di accelerazione sulla pista di prova; 14) «fattore di ponderazione del rapporto di trasmissione» (k) indica una quantità numerica priva di dimensione utilizzata per combinare i risultati di due rapporti di trasmissione per la prova in accelerazione e la prova a velocità costante; 15) «fattore di potenza parziale» (kP) indica una quantità numerica priva di dimensione usata, nella prova dei veicoli, per combinare in modo ponderato i risultati della prova in accelerazione e la prova a velocità costante; 16) «preaccelerazione» indica l'applicazione di un dispositivo di controllo dell'accelerazione prima di AA' in modo da raggiungere un'accelerazione costante tra AA' e BB', come indicato nella figura 1 dell'appendice 1 dell'allegato II; 17) «rapporti di trasmissione bloccati» indica il controllo della trasmissione che impedisce di cambiare la marcia innestata durante una prova; 18) «dispositivo silenziatore» indica un insieme completo di componenti, necessario per limitare il rumore prodotto dal motore e dallo scarico; 19) «dispositivo silenziatore di tipo diverso» indica un dispositivo silenziatore effettivamente diverso per quanto riguarda almeno uno dei seguenti elementi: a) denominazioni, o marchi, commerciali delle rispettive componenti; b) caratteristiche dei materiali di cui sono fatte le rispettive componenti, esclusi quelli che fanno parte del rivestimento di tali componenti; c) forma o dimensione delle rispettive componenti; d) principi di funzionamento di almeno uno degli elementi di cui sono composti; e) modalità di assemblaggio delle rispettive componenti; f) numero dei dispositivi silenziatori dello scarico o delle loro componenti; 20) «famiglia di progettazione del dispositivo silenziatore o delle componenti del dispositivo silenziatore» indica un gruppo di dispositivi silenziatori o di loro componenti in cui tutte le caratteristiche che seguono sono identiche: a) la presenza di un flusso netto di gas dei gas di scarico attraverso i materiali fibrosi fonoassorbenti, quando i gas di scarico sono in contatto con tali materiali; b) il tipo delle fibre; c) le specifiche di un materiale legante eventualmente presente; d) le dimensioni medie delle fibre; e) la densità minima del materiale di imballaggio sfuso in kg/m3; f) la superficie di contatto massima tra il flusso di gas e il materiale fonoassorbente; 21) «dispositivo silenziatore di sostituzione» indica qualsiasi parte del dispositivo silenziatore o componenti del medesimo destinato a essere usato su un veicolo e che non faccia parte del tipo montato sul veicolo, presentato all'omologazione UE ai sensi del presente regolamento; 22) «sistema di allarme acustico per veicoli» (Acoustic Vehicle Alerting System — AVAS) indica sistemi montati su veicoli elettrici ibridi ed esclusivamente elettrici che generano un suono per segnalare la presenza del veicolo a pedoni e ad altri utenti della strada; 23) «punto vendita» indica il luogo in cui i veicoli sono depositati e offerti in vendita ai consumatori; 24) «materiale tecnico promozionale» indica i manuali tecnici, gli opuscoli, i volantini e i cataloghi (in forma cartacea, elettronica o online) nonché i siti Internet, aventi lo scopo di promuovere i veicoli presso il grande pubblico.
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Definizioni (Art. 3 Regolamento (UE) 2014/540) — Testo vigente | Portale Normativo