Art. 3

Definizioni

In vigore dal 15 gen 2013
Definizioni Ai fini del presente regolamento e degli atti elencati nell’allegato II, salvo disposizioni contrarie, si intende per: 1)   «omologazione»: la procedura con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; 2)   «certificato di omologazione»: il documento con cui l’autorità di omologazione certifica ufficialmente l’omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente; 3)   «omologazione di un veicolo completo»: un’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo incompleto, completo o completato è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; 4)   «omologazione UE»: la procedura con cui un’autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche del presente regolamento; 5)   «certificato di omologazione»: il certificato basato sul modello previsto dall’atto di esecuzione adottato ai sensi del presente regolamento o sulla scheda di notifica riprodotta nei pertinenti regolamenti UNECE di cui al presente regolamento o agli atti delegati adottati a norma dello stesso; 6)   «omologazione di un sistema»: l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un sistema montato su un veicolo di tipo specifico è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; 7)   «omologazione di un’entità tecnica indipendente»: l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un’entità tecnica indipendente è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche, in relazione a uno o più tipi di veicoli specifici; 8)   «omologazione di un componente»: l’omologazione con cui un’autorità di omologazione certifica che un componente indipendente di un veicolo è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; 9)   «omologazione nazionale»: l’omologazione prevista dalla legislazione nazionale di uno Stato membro, la cui validità si limita al territorio di tale Stato membro; 10)   «certificato di conformità»: il documento rilasciato dal costruttore in cui si attesta che il veicolo prodotto è conforme al tipo di veicolo omologato; 11)   «veicolo base»: qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di una procedura di omologazione in più fasi; 12)   «veicolo incompleto»: un veicolo che, per conformarsi alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento, deve essere completato in almeno una fase successiva; 13)   «veicolo completato»: il veicolo che risulta dalla procedura di omologazione in più fasi e che è conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento; 14)   «veicolo completo»: un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle pertinenti prescrizioni tecniche del presente regolamento; 15)   «sistema»: un insieme di dispositivi che, combinati, svolgono una o più funzioni specifiche in un veicolo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso; 16)   «componente»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso che è destinato a far parte di un veicolo e può essere omologato indipendentemente dal veicolo in conformità del presente regolamento o di un atto delegato o di esecuzione adottato a norma dello stesso, se tali atti lo prevedono espressamente; 17)   «entità tecnica indipendente»: un dispositivo soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso e destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente ma solo in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli, se tali atti lo prevedono espressamente; 18)   «parti»: i prodotti usati per l’assemblaggio di un veicolo nonché i pezzi di ricambio; 19)   «equipaggiamenti»: tutti i prodotti diversi dalle parti che possono essere aggiunti a un veicolo o montati su di esso; 20)   «parti o equipaggiamenti originali»: parti o equipaggiamenti, fabbricati secondo specifiche e norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o equipaggiamenti destinati all’assemblaggio del veicolo in questione; ciò include le parti o gli equipaggiamenti fabbricati sulla stessa linea di produzione delle parti o degli equipaggiamenti suddetti; si presume, fino a prova contraria, che le parti o gli equipaggiamenti costituiscono parti o equipaggiamenti originali se il costruttore certifica che corrispondono alla qualità dei componenti usati per l’assemblaggio del veicolo in questione e sono stati fabbricati secondo specifiche e norme di produzione del costruttore del veicolo; 21)   «pezzi di ricambio»: i prodotti destinati a essere montati in o su un veicolo per sostituirne delle parti originali, compresi prodotti, quali i lubrificanti, che sono necessari per l’utilizzo di un veicolo, ad eccezione del carburante; 22)   «sicurezza funzionale»: assenza di rischi inaccettabili per l’incolumità fisica o la salute delle persone o per i beni, dovuti al malfunzionamento di componenti o sistemi meccanici, idraulici, pneumatici, elettrici o elettronici o di entità tecniche indipendenti; 23)   «sistema di frenatura avanzato»: un sistema di frenatura antibloccaggio, un sistema di frenatura combinato o entrambi; 24)   «sistema di frenatura antibloccaggio»: un sistema che individua lo slittamento delle ruote e modula automaticamente la pressione che produce la forza frenante sulle ruote in modo da limitare il livello di slittamento; 25)   «sistema di frenatura combinato»: a) per i veicoli delle categorie L1e e L3e: un sistema di frenatura di servizio in cui almeno due freni su ruote diverse sono azionati mediante un comando unico; b) per i veicoli della categoria L4e: un sistema di frenatura di servizio in cui i freni su almeno le ruote anteriori e posteriori sono azionati mediante un comando unico (se la ruota posteriore e la ruota del sidecar sono frenati dallo stesso sistema di frenatura, questo è considerato freno posteriore); c) per i veicoli delle categorie L2e, L5e, L6e e L7e: un sistema di frenatura di servizio in cui i freni su tutte le ruote sono azionati mediante un comando unico; 26)   «accensione automatica delle luci»: un sistema di illuminazione che è attivato quando l’interruttore di avviamento o di on/off del motore è nella posizione «on»; 27)   «dispositivo di controllo dell’inquinamento»: componenti di un veicolo che controllano o riducono le emissioni dallo scarico o per evaporazione; 28)   «dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento»: un dispositivo di controllo dell’inquinamento, o un insieme di tali dispositivi, destinato a sostituire un dispositivo d’origine di controllo dell’inquinamento e che può essere omologato come entità tecnica indipendente; 29)   «posto a sedere»: a) sella per il conducente o il passeggero, utilizzato sedendovi a cavalcioni; o b) posto a sedere in grado di accogliere almeno una persona delle dimensioni, nel caso del conducente, di un manichino antropomorfo corrispondente al 50esimo percentile di un adulto di sesso maschile; 30)   «motore ad accensione spontanea» o «motore AS»: motore a combustione che funziona in base ai principi del ciclo «Diesel»; 31)   «motore ad accensione comandata» o «motore AC»: motore a combustione che funziona in base ai principi del ciclo «Otto»; 32)   «veicolo ibrido»: un veicolo a motore munito di almeno due diversi convertitori d’energia e di due diversi sistemi di accumulo (sul veicolo) dell’energia per la sua propulsione; 33)   «veicolo elettrico ibrido»: veicolo che, per la propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di energia/potenza accumulata presenti a bordo: a) carburante di consumo; b) batteria, condensatore, volano/generatore o altro dispositivo di accumulo dell’energia o potenza elettrica. Tale definizione comprende i veicoli che traggono energia da un carburante di consumo al solo fine di ricaricare il dispositivo di accumulo dell’energia/potenza elettrica; 34)   «propulsione»: motore a combustione, motore elettrico, qualsiasi applicazione ibrida o una combinazione di tali tipi di motore o di qualsiasi altro tipo di motore; 35)   «potenza nominale continua massima»: potenza massima su trenta minuti all’albero di uscita di un motore elettrico, come da regolamento UNECE n. 85; 36)   «potenza massima netta»: potenza massima di un motore a combustione ottenuta sul banco di prova all’estremità dell’albero a gomiti o componente equivalente; 37)   «dispositivo di neutralizzazione»: ogni elemento di progetto che rileva temperatura, velocità del veicolo, velocità e/o carico del motore, marcia innestata, depressione del collettore o altri parametri al fine di attivare, modulare, ritardare o disattivare il funzionamento di una qualsiasi parte del sistema di controllo delle emissioni e di post-trattamento dei gas di scarico e che riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni normali di funzionamento e uso del veicolo; 38)   «durata»: capacità di resistenza di componenti e sistemi tale da rispettare la prestazione ambientale di cui all’ e all’allegato V anche dopo il chilometraggio definito nell’allegato VII e da garantire la sicurezza funzionale del veicolo quando il veicolo sia usato in condizioni normali o per lo scopo previsto e sia sottoposto a interventi di manutenzione conformemente alle raccomandazioni del costruttore; 39)   «cilindrata»: a) il volume nominale del motore a cilindri nel caso dei motori a pistone alternativo; b) il doppio del volume nominale della camera di combustione per ogni pistone nel caso di motori a pistone rotativo (Wankel); 40)   «emissioni per evaporazione»: vapori di idrocarburi emessi dal sistema di stoccaggio del carburante e di alimentazione di un veicolo a motore, diversi dalle emissioni di scarico; 41)   «SHED test»: test di un veicolo in un locale sigillato per misurare le emissioni per evaporazione, durante il quale viene effettuato un test speciale delle emissioni per evaporazione; 42)   «sistema a carburante gassoso»: sistema composto di stoccaggio di carburante gassoso, alimentazione, dosatura e componenti di controllo montati in un motore in modo da consentire il funzionamento del motore a GPL, GNC o idrogeno in quanto sistema a monocarburante, bicarburante o policarburante; 43)   «gas inquinante»: indica emissioni di monossido di carbonio (CO), di ossidi d’azoto (NOx) espressi in equivalente di biossido d’azoto (NO2) e di idrocarburi (HC) presenti nei gas di scarico; 44)   «emissioni di gas di scarico»: emissione di gas inquinanti e particolato dallo scarico del veicolo; 45)   «particolato»: componenti dei gas di scarico eliminate dai gas di scarico diluiti a una temperatura massima di 325 K (52 °C) mediante filtri descritti nella procedura di prova per verificare le emissioni medie dallo scarico; 46)   «Worldwide harmonised Motorcycle Testing Cycle» o «WMTC»: ciclo di prova in laboratorio delle emissioni armonizzato a livello mondiale WMTC definito dal regolamento tecnico mondiale UNECE n. 2; 47)   «costruttore»: la persona fisica o giuridica che, dinanzi all’autorità di omologazione, è responsabile di tutti gli aspetti della procedura di omologazione o di autorizzazione, per assicurare la conformità della produzione ed è inoltre responsabile per le problematiche di vigilanza del mercato per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti prodotti, indipendentemente dal fatto che la persona fisica o giuridica sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e di fabbricazione del veicolo, del sistema, del componente o dell’entità tecnica indipendente oggetto della procedura di omologazione; 48)   «rappresentante del costruttore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all’autorità di omologazione o all’autorità di vigilanza del mercato e agisce in suo nome negli ambiti trattati dal presente regolamento; 49)   «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento provenienti da un paese terzo; 50)   «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento; 51)   «operatore economico»: il costruttore, il rappresentante del costruttore, l’importatore o il distributore; 52)   «immatricolazione»: l’autorizzazione amministrativa per l’entrata in circolazione di un veicolo anche nel traffico stradale, che comporta l’identificazione del veicolo mediante un numero di serie, noto come numero di immatricolazione, rilasciato in modo permanente, temporaneo o per un breve periodo; 53)   «entrata in circolazione»: il primo uso nell’Unione, conforme allo scopo per cui è stato progettato, di un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento; 54)   «immissione sul mercato»: la messa a disposizione per la prima volta nell’Unione di un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento; 55)   «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento, a titolo oneroso o gratuito, affinché sia distribuito o usato sul mercato nel corso di un’attività commerciale; 56)   «autorità di omologazione»: l’autorità di uno Stato membro, istituita o designata dallo Stato membro e da questo notificata alla Commissione, competente per tutti gli aspetti dell’omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente, per la procedura di autorizzazione, per il rilascio e l’eventuale ritiro o rifiuto dei certificati di omologazione, per la funzione di referente delle autorità di omologazione di altri Stati membri, per la designazione dei servizi tecnici e per la garanzia che il costruttore rispetti i propri obblighi di conformità della produzione; 57)   «autorità di vigilanza del mercato»: l’autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato; 58)   «vigilanza del mercato»: le attività svolte e le misure adottate dalle autorità nazionali per garantire che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti messi a disposizione sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate dalla pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse; 59)   «autorità nazionale»: un’autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità che partecipa ed è responsabile della vigilanza del mercato, del controllo alle frontiere o dell’immatricolazione in uno Stato membro in relazione a veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o equipaggiamenti; 60)   «servizio tecnico»: un organismo o un ente che l’autorità di omologazione di uno Stato membro designa come laboratorio presso il quale effettuare le prove oppure come ente per la valutazione di conformità presso il quale effettuare valutazioni iniziali e altre prove o ispezioni, a nome dell’autorità di omologazione; tali funzioni possono essere svolte anche dalla stessa autorità di omologazione; 61)   «prove interne»: le prove, la registrazione dei relativi risultati e la presentazione di una relazione comprendente delle conclusioni all’autorità di omologazione, realizzate negli stabilimenti di un costruttore designato come servizio tecnico per la valutazione della conformità a una serie di prescrizioni; 62)   «metodo di prova virtuale»: simulazioni al computer e calcoli atti a dimostrare se un veicolo, un sistema, una componente o un’entità tecnica indipendente soddisfi le prescrizioni tecniche di un atto delegato adottato a norma dell’, paragrafo 6, senza ricorrere all’uso di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente fisici; 63)   «sistema diagnostico di bordo» o «sistema OBD»: un sistema in grado di identificare la zona di probabile malfunzionamento per mezzo di codici di guasto inseriti nella memoria di un computer; 64)   «informazioni sulle riparazioni e la manutenzione del veicolo»: ogni informazione relativa a diagnosi, manutenzione, ispezione, controllo periodico, riparazione, riprogrammazione o reinizializzazione del veicolo fornita dai costruttori ai loro concessionari e riparatori autorizzati, compresi tutti i relativi emendamenti e supplementi successivi; tali informazioni comprendono tutte le informazioni necessarie per l’installazione di parti e equipaggiamenti sui veicoli; 65)   «operatori indipendenti»: imprese diverse dai concessionari e riparatori autorizzati coinvolte direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione dei veicoli, in particolare riparatori, costruttori o distributori di utensili, equipaggiamenti per la riparazione o parti di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, addetti a servizi d’ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e riparatori di equipaggiamenti per veicoli alimentati da carburanti alternativi; 66)   «riparatore autorizzato»: un fornitore di servizi di riparazione e manutenzione di veicoli che opera nell’ambito del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di veicoli; 67)   «veicolo di fine serie»: un veicolo facente parte di uno stock che non può o non può più essere messo a disposizione sul mercato, essere immatricolato o entrare in circolazione a causa dell’entrata in vigore di nuove prescrizioni tecniche per le quali non è stato omologato; 68)   «due ruote a motore» o «PTW»: un veicolo a motore a due ruote, inclusi i ciclomotori, i cicli a propulsione e le motociclette; 69)   «triciclo a motore»: veicolo a motore a tre ruote che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della categoria L5e; 70)   «quadriciclo»: veicolo a quattro ruote che soddisfa i criteri di classificazione per i veicoli della categoria L6e o L7e; 71)   «veicolo autobilanciato»: un veicolo che per concezione si basa su un equilibrio intrinsecamente instabile e che per mantenersi in equilibrio ha bisogno di un sistema ausiliario di controllo; include i veicoli a motore a una ruota o i veicoli a motore a due ruote parallele;; 72)   «ruote gemellate»: due ruote montate su uno stesso asse che sono considerate come un’unica ruota, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto di tali ruote con il suolo sia pari o inferiore a 460 mm; 73)   «tipo di veicolo»: un gruppo di veicoli, incluse le varianti e le versioni di una particolare categoria, che non si differenziano fra loro per quanto riguarda, almeno, i seguenti aspetti essenziali: a) categoria e sottocategoria; b) costruttore; c) telaio portante, principale e ausiliario e la parte inferiore della carrozzeria o struttura a cui sono fissati i principali componenti; d) designazione del tipo stabilita dal costruttore; 74)   «variante»: un veicolo dello stesso tipo a condizione che: a) la forma della carrozzeria presenti le stesse caratteristiche fondamentali; b) la propulsione la configurazione della propulsione siano le medesime; c) se un motore a combustione fa parte del sistema di propulsione, il ciclo operativo del motore sia il medesimo; d) il numero e la disposizione dei cilindri siano i medesimi; e) il tipo di cambio sia il medesimo; f) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa in ordine di marcia non sia superiore al 20 % del valore minimo; g) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della massa massima ammissibile non sia superiore al 20 % del valore minimo; h) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della cilindrata del motore (nel caso di un motore a combustione) non sia superiore al 30 % del valore minimo; e i) la differenza tra il valore minimo e quello massimo della potenza del motore non sia superiore al 30 % del valore minimo; 75)   «versione di una variante»: un veicolo che consiste in una combinazione di elementi riportati nel fascicolo di omologazione di cui all’, paragrafo 10; 76)   «motore a combustione esterna»: motore termico in cui la camera di combustione e la camera di espansione sono fisicamente separate e dove un fluido interno di lavoro viene riscaldato per combustione da una fonte esterna; il calore della combustione esterna espande il fluido di lavoro interno che poi, espandendosi e agendo sul meccanismo del motore, produce movimento e lavoro utile; 77)   «gruppo propulsore»: i componenti e i sistemi di un veicolo che generano potenza e la trasmettono alla superficie stradale, inclusi i motori, i sistemi di gestione del motore o qualsiasi altro modulo di controllo, i dispositivi di controllo degli inquinanti a fini di protezione ambientale, compresi i sistemi di riduzione delle emissioni inquinanti e dei rumori, la trasmissione e il suo controllo (albero motore, trasmissione a cinghia o catena), i differenziali, la trasmissione finale e il pneumatico della ruota motrice (raggio); 78)   «veicolo monocarburante»: veicolo concepito per funzionare principalmente con un unico tipo di carburante; 79)   «veicolo monocarburante a gas»: veicolo monocarburante che funziona principalmente con GPL, GN/biometano o idrogeno, ma che può anche essere munito di un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l’avviamento, con un serbatoio per la benzina della capacità massima di 5 litri; 80)   «E5»: miscela di carburante composta per il 5 % di etanolo anidro e per il 95 % da benzina; 81)   «GPL»: gas di petrolio liquefatto composto di propano e butano che viene liquefatto sotto pressione a fini di stoccaggio; 82)   «GN»: gas naturale ad elevatissimo contenuto di metano; 83)   «biometano»: gas naturale rinnovabile ottenuto da fonti organiche, inizialmente sotto forma di «biogas» poi raffinato con un processo detto detto «upgrading a biometano» per rimuovere impurità del biogas quali biossido di carbonio, silossani e idrogeno solforato (H2S); 84)   «veicolo bicarburante»: veicolo munito di due sistemi distinti di stoccaggio del carburante che può funzionare alternativamente con due diversi carburanti ed è concepito per utilizzare un solo carburante per volta; 85)   «veicolo bi-carburante a gas»: veicolo che può funzionare con benzina e anche con GPL, GN/biometano o idrogeno; 86)   «veicolo policarburante»: veicolo munito di un unico sistema di stoccaggio del carburante che può funzionare con miscele diverse di due o più carburanti; 87)   «E85»: miscela di carburante composta per il 85 % di etanolo anidro e per il 15 % da benzina; 88)   «veicolo policarburante a etanolo»: veicolo policarburante che può funzionare con benzina o con una miscela di benzina ed etanolo composta fino all’85 % da miscela di etanolo; 89)   «H2GN»: miscela di carburante composta di idrogeno e gas naturale; 90)   «veicolo policarburante a H2GN»: veicolo policarburante che può funzionare con diverse miscele di idrogeno e GN/biometano; 91)   «veicolo policarburante a biodiesel»: veicolo policarburante che può funzionare con carburante diesel minerale o con una miscela di carburante diesel minerale e biodiesel; 92)   «B5»: miscela di carburante contenente fino al 5 % di biodisel e 95 % di gasolio; 93)   «biodiesel»: carburante analogo al gasolio ottenuto da oli vegetali o grassi animali e composto da esteri alchilici a catena lunga prodotti in modo sostenibile; 94)   «veicolo elettrico puro»: un veicolo azionato da: a) un sistema formato da uno o più dispositivi di accumulo dell’energia elettrica, uno o più dispositivi per la trasformazione della potenza elettrica e una o più macchine elettriche che convertono l’energia elettrica accumulata in energia meccanica trasmessa alle ruote per la propulsione del veicolo; b) un motore elettrico ausiliario installato in un veicolo progettato per pedalare; 95)   «veicolo a idrogeno con pile a combustibile»: veicolo azionato da una pila a combustibile che trasforma l’energia chimica dell’idrogeno in energia elettrica per la propulsione del veicolo; 96)   «punto R» o «punto di riferimento di seduta»: un punto teorico definito dal costruttore del veicolo per ciascun posto a sedere e fissato in base al sistema di riferimento tridimensionale. I riferimenti fatti nel presente regolamento a prescrizioni, procedure o modalità stabilite nel presente regolamento si intendono fatti a prescrizioni, procedure o modalità stabilite nel presente regolamento e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.
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