Art. 4

Categorie di veicoli

In vigore dal 15 gen 2013
Categorie di veicoli 1.   Nella categoria L sono compresi i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote classificati in base al presente articolo e all’allegato I, inclusi i cicli a propulsione, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché i quadricicli leggeri e pesanti. 2.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti categorie e sottocategorie di veicoli, conformemente all’allegato I: a) veicoli della categoria L1e (veicolo a motore leggero a due ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie: i) veicoli L1e-A (cicli a propulsione); ii) veicoli L1e-B (ciclomotori a due ruote); b) veicoli della categoria L2e (ciclomotori a tre ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie: i) veicoli L2e-P (ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri); ii) veicoli L2e-U (ciclomotori a tre ruote per scopi commerciali); c) veicoli della categoria L3e (motocicli a due ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie: i) le prestazioni del motociclo (25), come segue: — veicolo L3e-A1 (motociclo a basse prestazioni), — veicolo L3e-A2 (motociclo a medie prestazioni), — veicoli L3e-A3 (motociclo ad alte prestazioni); ii) uso speciale: — motociclo enduro L3e-A1E, L3e-A2E o L3e-A3E, — motociclo trial L3e-A1T, L3e-A2T o L3e-A3T; d) veicoli della categoria L4e (motocicli a due ruote con sidecar); e) veicoli della categoria L5e (tricicli a motore), che comprendono le seguenti sottocategorie: i) veicoli L5e-A (tricicli): veicoli progettati principalmente per il trasporto passeggeri; ii) veicoli L5e-B (tricicli commerciali): tricicli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci; f) veicoli della categoria L6e (quadricicli leggeri), che comprendono le seguenti sottocategorie: i) veicoli L6e-A (quad da strada leggeri); ii) veicoli L6e-B (quadrimobili leggere), che comprendono le seguenti sottocategorie: — veicoli L6e-BU (quadrimobili leggere per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci, — veicoli L6e-BP (quadrimobili leggere per il trasporto di passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri. g) veicoli della categoria L7e (quadrimobili pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie: i) veicoli L7e-A (quad da strada pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie: — L7e-A1: quad da strada A1, — L7e-A2: quad da strada A2; ii) veicoli L7e-B (quad entro/fuori strada pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie: — L7e-B1: quad entro/fuori strada, — L7e-B2: buggy con sedili affiancati; iii) veicoli L7e-C (quadrimobili pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie: — veicoli L7e-CU: (quadrimobili pesanti per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci, — veicoli L7e-CP: (quadrimobili pesanti per trasporto passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri. 3.   I veicoli della categoria L di cui al paragrafo 2 sono ulteriormente suddivisi in base al sistema di propulsione del veicolo: a) motore a combustione interna: — motore ad accensione spontanea (AS), — motore ad accensione comandata (AC); b) motore a combustione esterna, motore a turbina o motore rotativo a pistone; ai fini delle prescrizioni in materia di tutela ambientale e di sicurezza funzionale il veicolo è assimilato ai veicoli a motore a combustione interna di tipo AC; c) motore ad aria precompressa che non emette livelli di inquinanti e/o di gas inerti superiori ai livelli presenti nell’aria ambiente; ai fini delle prescrizioni in materia di sicurezza funzionale e di stoccaggio e alimentazione del carburante il veicolo è assimilato ai veicoli con alimentazione a carburante gassoso; d) motore elettrico; e) veicoli ibridi dotati di una combinazione dei sistemi di propulsione di cui alle lettere a), b), c) o d) del presente paragrafo o di una combinazione multipla di tali configurazioni di propulsione, inclusi i motori elettrici e/o a combustione multipla. 4.   Per quanto riguarda la classificazione dei veicoli della categoria L di cui al paragrafo 2, un veicolo che non rientra in una determinata categoria perché supera almeno uno dei criteri previsti per tale categoria è classificato nella categoria seguente di cui soddisfa i criteri. Tale principio si applica alle seguenti categorie e sottocategorie: a) categoria L1e con le sottocategorie L1e-A e L1e-B e categoria L3e con le sottocategorie L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3; b) categoria L2e e categoria L5e con le sottocategorie L5e-A e L5e-B; c) categoria L6e con le sottocategorie L6e-A e L6e-B e categoria L7e con le sottocategorie L7e-A, L7e-B ed L7e-C; d) qualsiasi altra sequenza logica di categorie e/o sottocategorie proposta dal costruttore e approvata dall’autorità d’omologazione. 5.   Fatti salvi i criteri di (sotto)classificazione indicati ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e nell’allegato I, ai fini dell’armonizzazione a livello internazionale delle procedure di prova ambientali mediante riferimento ai regolamenti UNECE e ai regolamenti tecnici mondiali UNECE, si applicano le sottocategorie aggiuntive di cui all’allegato V.
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