Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 15 gen 2013
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutti i veicoli a due o tre ruote e ai quadricicli elencati nell’ e nell’allegato I («veicoli della categoria L») destinati a viaggiare su strade pubbliche, anche quelli progettati e fabbricati in una o più fasi, e a sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, nonché parti e equipaggiamenti, progettati e fabbricati per tali veicoli.
Il presente regolamento si applica anche ai motocicli enduro [L3e-AxE (x = 1, 2 o 3)], ai motocicli trial [L3e-AxT (x = 1, 2 o 3)] e ai quad entro/fuori strada pesanti (L7e-B) quali elencati all’ e nell’allegato I.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti veicoli:
a)
veicoli aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h;
b)
veicoli destinati esclusivamente ad essere usati da portatori di handicap fisici;
c)
veicoli destinati esclusivamente ad essere condotti da pedoni;
d)
veicoli destinati esclusivamente per l’uso in competizioni;
e)
veicoli progettati e fabbricati per essere utilizzati da forze armate, difesa civile, servizi antincendio, forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico e servizi medici di emergenza;
f)
veicoli agricoli o forestali disciplinati dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (22), macchinari che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (23), e della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine (24), e veicoli a motore che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2007/46/CE;
g)
i veicoli destinati principalmente all’uso fuoristrada e a viaggiare su superfici non pavimentate;
h)
cicli a pedali a pedalata assistita, dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua pari o inferiore a 250 W la cui alimentazione è interrotta se il ciclista smette di pedalare o è progressivamente ridotta e infine interrotta prima che la velocità del veicolo raggiunga i 25 km/h;
i)
veicoli autobilanciati;
j)
veicoli non dotati di almeno un posto a sedere;
k)
veicoli con posto a sedere per il conducente in cui l’altezza del punto R è di ≤ 540 mm per le categorie L1e, L3e e L4e o ≤ 400 mm per le categorie L2e, L5e, L6e e L7e.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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