Art. 4
Categorie di veicoli
In vigore dal 15 gen 2013
Categorie di veicoli
1. Nella categoria L sono compresi i veicoli a motore a due, tre e quattro ruote classificati in base al presente articolo e all’allegato I, inclusi i cicli a propulsione, i ciclomotori a due e tre ruote, i motocicli a due e tre ruote, i motocicli dotati di sidecar, i quad da strada leggeri e pesanti, nonché i quadricicli leggeri e pesanti.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti categorie e sottocategorie di veicoli, conformemente all’allegato I:
a)
veicoli della categoria L1e (veicolo a motore leggero a due ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i)
veicoli L1e-A (cicli a propulsione);
ii)
veicoli L1e-B (ciclomotori a due ruote);
b)
veicoli della categoria L2e (ciclomotori a tre ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i)
veicoli L2e-P (ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri);
ii)
veicoli L2e-U (ciclomotori a tre ruote per scopi commerciali);
c)
veicoli della categoria L3e (motocicli a due ruote), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i)
le prestazioni del motociclo (25), come segue:
—
veicolo L3e-A1 (motociclo a basse prestazioni),
—
veicolo L3e-A2 (motociclo a medie prestazioni),
—
veicoli L3e-A3 (motociclo ad alte prestazioni);
ii)
uso speciale:
—
motociclo enduro L3e-A1E, L3e-A2E o L3e-A3E,
—
motociclo trial L3e-A1T, L3e-A2T o L3e-A3T;
d)
veicoli della categoria L4e (motocicli a due ruote con sidecar);
e)
veicoli della categoria L5e (tricicli a motore), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i)
veicoli L5e-A (tricicli): veicoli progettati principalmente per il trasporto passeggeri;
ii)
veicoli L5e-B (tricicli commerciali): tricicli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci;
f)
veicoli della categoria L6e (quadricicli leggeri), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i)
veicoli L6e-A (quad da strada leggeri);
ii)
veicoli L6e-B (quadrimobili leggere), che comprendono le seguenti sottocategorie:
—
veicoli L6e-BU (quadrimobili leggere per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci,
—
veicoli L6e-BP (quadrimobili leggere per il trasporto di passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri.
g)
veicoli della categoria L7e (quadrimobili pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
i)
veicoli L7e-A (quad da strada pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
—
L7e-A1: quad da strada A1,
—
L7e-A2: quad da strada A2;
ii)
veicoli L7e-B (quad entro/fuori strada pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
—
L7e-B1: quad entro/fuori strada,
—
L7e-B2: buggy con sedili affiancati;
iii)
veicoli L7e-C (quadrimobili pesanti), che comprendono le seguenti sottocategorie:
—
veicoli L7e-CU: (quadrimobili pesanti per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci,
—
veicoli L7e-CP: (quadrimobili pesanti per trasporto passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri.
3. I veicoli della categoria L di cui al paragrafo 2 sono ulteriormente suddivisi in base al sistema di propulsione del veicolo:
a)
motore a combustione interna:
—
motore ad accensione spontanea (AS),
—
motore ad accensione comandata (AC);
b)
motore a combustione esterna, motore a turbina o motore rotativo a pistone; ai fini delle prescrizioni in materia di tutela ambientale e di sicurezza funzionale il veicolo è assimilato ai veicoli a motore a combustione interna di tipo AC;
c)
motore ad aria precompressa che non emette livelli di inquinanti e/o di gas inerti superiori ai livelli presenti nell’aria ambiente; ai fini delle prescrizioni in materia di sicurezza funzionale e di stoccaggio e alimentazione del carburante il veicolo è assimilato ai veicoli con alimentazione a carburante gassoso;
d)
motore elettrico;
e)
veicoli ibridi dotati di una combinazione dei sistemi di propulsione di cui alle lettere a), b), c) o d) del presente paragrafo o di una combinazione multipla di tali configurazioni di propulsione, inclusi i motori elettrici e/o a combustione multipla.
4. Per quanto riguarda la classificazione dei veicoli della categoria L di cui al paragrafo 2, un veicolo che non rientra in una determinata categoria perché supera almeno uno dei criteri previsti per tale categoria è classificato nella categoria seguente di cui soddisfa i criteri. Tale principio si applica alle seguenti categorie e sottocategorie:
a)
categoria L1e con le sottocategorie L1e-A e L1e-B e categoria L3e con le sottocategorie L3e-A1, L3e-A2 e L3e-A3;
b)
categoria L2e e categoria L5e con le sottocategorie L5e-A e L5e-B;
c)
categoria L6e con le sottocategorie L6e-A e L6e-B e categoria L7e con le sottocategorie L7e-A, L7e-B ed L7e-C;
d)
qualsiasi altra sequenza logica di categorie e/o sottocategorie proposta dal costruttore e approvata dall’autorità d’omologazione.
5. Fatti salvi i criteri di (sotto)classificazione indicati ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e nell’allegato I, ai fini dell’armonizzazione a livello internazionale delle procedure di prova ambientali mediante riferimento ai regolamenti UNECE e ai regolamenti tecnici mondiali UNECE, si applicano le sottocategorie aggiuntive di cui all’allegato V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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