rappresentante del costruttore

Questo termine è definito da 4 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all’autorità di omologazione o all’autorità di vigilanza del mercato e agisce in suo nome negli ambiti trattati dal presente regolamento

Fonte: reg-2013-02-05-167 — art. 3 →

la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all’autorità di omologazione o all’autorità di vigilanza del mercato e agisce in suo nome negli ambiti trattati dal presente regolamento

Fonte: reg-2013-01-15-168 — art. 3 →

qualsiasi persona fisica o giuridica quale definita nei regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 e nella direttiva 2007/46/CE

Fonte: reg-2019-04-17-621 — art. 3 →

la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all'autorità di omologazione o all'autorità di vigilanza del mercato e agisce in suo nome negli ambiti oggetto del presente regolamento

Fonte: reg-2018-05-30-858 — art. 3 →
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