Art. 3
Definizioni
In vigore dal 17 apr 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «costruttore»: qualsiasi persona fisica o giuridica quale definita nei regolamenti (UE) n. 167/2013 (4), e (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e nella direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
2) «rappresentante del costruttore»: qualsiasi persona fisica o giuridica quale definita nei regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 e nella direttiva 2007/46/CE;
3) «a lettura ottica»: direttamente utilizzabile da un computer;
4) «informazioni sulle riparazioni e la manutenzione»: le informazioni quali definite nei regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 e nella direttiva 2007/46/CE;
5) «immatricolazione»: l'autorizzazione amministrativa all'immissione in circolazione di un veicolo, quale definita all', lettera b), della direttiva 1999/37/CE del Consiglio (7).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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