Art. 5
Procedure di accesso alle informazioni tecniche sul veicolo
In vigore dal 17 apr 2019
Procedure di accesso alle informazioni tecniche sul veicolo
1. Le informazioni tecniche sul veicolo indicate nell'allegato del presente regolamento sono messe a disposizione dei centri di controllo e delle autorità competenti pertinenti in modo non discriminatorio, facilmente accessibile, tempestivo, coerente e senza restrizioni.
2. Le informazioni tecniche sono rese disponibili entro 6 mesi dall'immatricolazione o dall'immissione in circolazione del veicolo. Tuttavia, per i veicoli immatricolati o messi in circolazione tra il 20 maggio 2018 e il 20 novembre 2019, tali informazioni sono messe a disposizione il 20 maggio 2020.
3. In deroga al paragrafo 2, nei casi di cui all', paragrafo 4, primo, secondo e quinto trattino, della direttiva 2014/45/UE, il costruttore fornisce le informazioni tecniche al centro di controllo e all'autorità competente pertinente su richiesta e senza indugio.
4. Il costruttore fornisce ai centri di prova e alle autorità competenti pertinenti le modifiche e i supplementi successivi delle informazioni tecniche di cui al paragrafo 1 nel momento stesso in cui sono resi disponibili le modifiche e i supplementi delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.
5. Le informazioni tecniche sono messe a disposizione nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro del centro di controllo o in qualsiasi altra lingua concordata dall'autorità competente dello Stato membro interessato.
6. I costruttori designano un punto di contatto responsabile della concessione dell'accesso alle informazioni tecniche sul veicolo. I recapiti del punto di contatto sono pubblicati sul sito web del costruttore. Il punto di contatto può essere anche il rappresentante del costruttore.
7. Per garantire che un centro di controllo che chiede accesso alle informazioni tecniche sul veicolo sia autorizzato conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, gli Stati membri o le loro autorità competenti assistono, se del caso, il costruttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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