Art. 6
Formato dei dati
In vigore dal 17 apr 2019
Formato dei dati
1. Le informazioni tecniche sono comunicate dal costruttore in base al numero di identificazione del veicolo, in un formato strutturato e open source:
a)
alle autorità competenti, su richiesta, come raccolta di file a lettura ottica utilizzabili off-line e
b)
ai centri di controllo e alle autorità competenti, usando una soluzione on line. Quando viene usata una soluzione on line le informazioni tecniche, che devono essere fornite dal costruttore su un sito web contemporaneamente a parte delle informazioni sulla riparazione e la manutenzione, sono rese disponibili nello stesso formato. Altre informazioni tecniche sul veicolo sono messe a disposizione nel formato usato per informazioni di questo tipo.
2. Il costruttore può discostarsi dai requisiti definiti al paragrafo 1 per quanto riguarda i veicoli oggetto di un'omologazione individuale, nazionale o di piccole serie di cui ai regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 e alla direttiva 2007/46/CE, oppure se non è tenuto a conformarsi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 715/2007 e (UE) n. 167/2013 o (UE) n. 168/2013. Le informazioni sono comunque fornite in maniera facilmente accessibile e omogenea, in modo che possano essere trattate senza eccessive difficoltà.
3. Nel caso di veicoli oggetto di un'omologazione in fasi successive, un'omologazione mista o un'omologazione in più fasi, di cui ai regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 e alla direttiva 2007/46/CE, il costruttore responsabile della particolare fase di costruzione è tenuto a comunicare al costruttore finale le informazioni tecniche sul veicolo relative a un determinato sistema, componente o entità tecnica indipendente per tale fase. Il costruttore finale è tenuto a fornire le informazioni tecniche sul veicolo finito alle autorità competenti e ai centri di controllo.
4. Il paragrafo 3 non si applica ai veicoli oggetto di un'omologazione individuale, nazionale o di piccole serie, di cui ai regolamenti (UE) n. 167/2013 e (UE) n. 168/2013 e alla direttiva 2007/46/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:621:oj#art-6