Art. 23

Prescrizioni in materia di compatibilità ambientale

In vigore dal 15 gen 2013
Prescrizioni in materia di compatibilità ambientale 1.   I costruttori garantiscono che i veicoli siano progettati, fabbricati e assemblati in modo da ridurre al minimo l’impatto ambientale. I costruttori garantiscono che i veicoli omologati soddisfino le prescrizioni di compatibilità ambientale di cui agli allegati II, V e VI, entro i limiti del chilometraggio di durata stabilito nell’allegato VII. 2.   I costruttori garantiscono che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti soddisfino, entro le date di applicazione previste dall’allegato IV, le prescrizioni e le procedure di prova di cui all’allegato V, che sono stabilite in un atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 12 del presente articolo. 3.   I costruttori garantiscono che siano rispettate le prescrizioni di omologazione relative alla verifica della durata. A scelta del costruttore, è impiegata una delle seguenti procedure di prova della durata per dimostrare all’autorità di omologazione la durata delle prestazioni ambientali di un veicolo omologato per tipo: a) prova di durata effettiva con accumulo di chilometraggio totale: i veicoli di prova accumulano fisicamente la distanza totale di cui all’allegato VII, parte A, e sono testati secondo la procedura del tipo di prova V stabilita dall’atto delegato adottato a norma del paragrafo 12 del presente articolo. Il risultato della prova delle emissioni fino alla distanza totale di cui all’allegato VII, parte A, inclusa è inferiore ai valori limite ambientali stabiliti dall’allegato VI, parte A; b) prova di durata effettiva con accumulo di chilometraggio parziale: i veicoli di prova accumulano fisicamente almeno il 50 % della distanza totale di cui all’allegato VII, parte A, e sono testati secondo la procedura del tipo di prova V stabilita dall’atto delegato adottato a norma del paragrafo 12 del presente articolo. Come specificato in tale atto, i risultati delle prove sono estrapolati sulla base della distanza totale di cui all’allegato VII, parte A. I risultati delle prove e quelli estrapolati sono inferiori ai valori limite ambientali stabiliti dall’allegato VI, parte A; c) procedura di durata matematica: per ciascun elemento emesso il prodotto tra il fattore di deterioramento di cui all’allegato VII, parte B, e i risultati della prova ambientale di un veicolo che ha accumulato oltre 100 km da quando è stato avviato per la prima volta all’uscita dalla catena di produzione è inferiore al valore limite ambientale stabilito dall’allegato VI, parte A. 4.   Entro il 1o gennaio 2016 la Commissione esegue uno studio dettagliato dell’impatto ambientale. Lo studio valuta la qualità dell’aria e la percentuale di inquinanti emessi dai veicoli della categoria L e comprende le prescrizioni dei tipi di prova I, IV, V, VII e VIII di cui all’allegato V. Raccoglie e valuta gli ultimi dati scientifici, i risultati di ricerche scientifiche, i dati di modellazione e il rapporto costi/efficacia al fine di istituire misure definitive, confermando e fissando definitivamente l’applicazione del livello Euro 5 di cui all’allegato IV, le prescrizioni ambientali Euro 5 di cui all’allegato V, all’allegato VI, parti A3, B2 e C2, e all’allegato VII riguardanti i chilometraggi di durata e i fattori di deterioramento per il livello Euro 5. 5.   In base ai risultati di cui al paragrafo 4 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2016, una relazione sui seguenti aspetti: a) le date di applicazione del livello Euro 5 di cui all’allegato IV; b) i valori limite d’emissione per il livello Euro 5 di cui all’allegato VI, parte A2, e i valori limite OBD di cui all’allegato VI, parte B2; c) la presenza su tutti i nuovi tipi di veicoli delle (sotto)categorie L3e, L5e, L6e-A ed L7e-A, oltre alla fase I OBD, anche della fase II OBD al livello Euro 5; d) i chilometraggi di durata per il livello Euro 5 di cui all’allegato VII, parte A, e i fattori di deterioramento per il livello Euro 5 di cui all’allegato VII, parte B. Sulla scorta di tale relazione la Commissione presenta le proposte legislative eventualmente opportune. 6.   In base ai risultati dello studio dell’impatto ambientale, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’ per stabilire quali (sotto)categorie tra L1e-A, L1e-B, L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-B ed L7e-C devono essere sottoposte, per il livello Euro 5, alle prove SHED o alle prove di permeazione del serbatoio e del circuito dell’alimentazione, tenendo conto dei valori limite di cui all’allegato VI, parte C2. 7.   I costruttori garantiscono che i veicoli della categoria L siano conformi alle prescrizioni di prova applicabili in materia di compatibilità ambientale per l’omologazione e le estensioni di cui all’allegato V, parte A. 8.   Per quanto concerne il tipo di prova I, il relativo valore limite di emissione applicabile ai motocicli L3a-AxE (enduro, x = 1, 2 o 3) e L3e-AxT (trial, x = 1, 2 o 3) è pari alla somma di L2 (THC) e L3 (NOx) di cui all’allegato VI, parte A. I risultati della prova delle emissioni (NOx + THC) sono inferiori o uguali a detto valore limite (L2 + L3). 9.   I veicoli della categoria L4e si conformano alle prescrizioni ambientali di cui all’allegato V per i veicoli della categoria L3e; in questo contesto, per le prove di tipo I, IV, VII e VIII di cui all’allegato V, a seconda dei casi si sottopone a prova il veicolo base completo di sidecar oppure solo il veicolo base senza sidecar. 10.   Il costruttore garantisce che tutti i dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento immessi sul mercato o entrati in circolazione nell’Unione siano conformi al tipo omologato ai sensi del presente regolamento. 11.   Le prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 10 si applicano ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti conformemente all’allegato II. 12.   Al fine di garantire un elevato livello di tutela ambientale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle specifiche tecniche dettagliate sulle prescrizioni in materia ambientale per i punti di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7 del presente articolo, incluse le procedure di prova.
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