Art. 21

Prescrizioni generali applicabili ai sistemi di diagnosi di bordo

In vigore dal 15 gen 2013
Prescrizioni generali applicabili ai sistemi di diagnosi di bordo 1.   I veicoli della categoria L sono dotati di un OBD conforme alle prescrizioni di funzionamento e alle procedure di prova stabiliti dagli atti delegati adottati ai sensi del paragrafo 5, nel rispetto delle date di applicazione di cui all’allegato IV. 2.   A decorrere dalle date previste al punto 1.8.1 dell’allegato IV, i veicoli delle (sotto)categorie L3e, L4e, L5e-A, L6e-A ed L7e-A sono dotati di un sistema OBD fase I che monitora tutte le avarie del sistema di controllo delle emissioni a livello di circuiti elettrici e di elettronica, segnalando quelle che determinano un superamento dei valori limite di emissione di cui all’allegato VI, parte B1. 3.   A decorrere dalle date previste al punto 1.8.2 dell’allegato IV, i veicoli delle (sotto)categorie da L3e a L7e sono dotati di un sistema OBD fase I che monitora tutte le avarie del sistema di controllo delle emissioni a livello di circuiti elettrici e di elettronica, e che entra in funzione in caso di superamento dei valori limite di emissione di cui all’allegato VI, parte B2. I sistemi OBD fase I per le (sotto)categorie di veicoli in questione segnalano altresì l’attivazione di modalità operative che comportano una sensibile riduzione della coppia del motore. 4.   A decorrere dalle date previste al punto 1.8.3 dell’allegato IV, e nel rispetto dell’, paragrafo 5, i veicoli delle (sotto)categorie L3e, L5e-A, L6e-A e L7e-A sono altresì dotati di un sistema OBD fase II che monitora e segnala le avarie e i guasti del sistema di controllo delle emissioni in grado di determinare un superamento dei valori limite di emissione OBD di cui all’allegato VI, parte B2. 5.   Al fine di armonizzare il sistema OBD di segnalazione delle avarie riguardanti la sicurezza funzionale o il sistema di controllo delle emissioni, oltre che per favorire una riparazione del veicolo efficiente ed efficace, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle prescrizioni tecniche dettagliate relative ai sistemi di diagnosi di bordo, incluse le prescrizioni per il funzionamento del sistema OBD e le procedure di prova per i punti elencati nei paragrafi da 1 a 4, così come previsto nell’allegato II, parte C11, nonché la prova di tipo VIII di cui all’allegato V.
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