Art. 19
Divieto d’impiego di dispositivi di manipolazione
In vigore dal 15 gen 2013
Divieto d’impiego di dispositivi di manipolazione
È vietato l’uso di dispositivi di manipolazione che riducano la sicurezza, la compatibilità elettromagnetica, l’efficacia dei sistemi di diagnosi di bordo, dei sistemi di riduzione dei rumori o delle emissioni inquinanti. Un elemento della progettazione non è considerato un dispositivo di neutralizzazione se rispetta una delle seguenti condizioni:
a)
il dispositivo si giustifica per la necessità di proteggere il motore da danni o avarie e per il funzionamento sicuro del veicolo;
b)
il dispositivo non funziona dopo l’avvio del motore;
c)
le condizioni operative sono incluse sostanzialmente nelle procedure di prova per verificare la conformità del veicolo al presente regolamento e agli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso.
Storico versioni
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