Art. 17

Identificazione degli operatori economici

In vigore dal 15 gen 2013
Identificazione degli operatori economici Gli operatori economici notificano, su richiesta, alle autorità di omologazione e alle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di dieci anni nel caso dei veicoli e per cinque anni nel caso dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche indipendenti, delle parti o degli equipaggiamenti: a) ogni operatore economico che abbia fornito loro un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento; b) ogni operatore economico a cui abbiano fornito un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento.
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