Art. 16
Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori e ai distributori
In vigore dal 15 gen 2013
Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori e ai distributori
L’importatore o il distributore è considerato costruttore ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del costruttore a norma degli articoli da 9 a 11 qualora metta a disposizione sul mercato, immatricoli o sia responsabile dell’entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente con il proprio nome o marchio oppure qualora modifichi un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente in modo da poterne compromettere la conformità alle prescrizioni applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:168:oj#art-16