Art. 16

Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori e ai distributori

In vigore dal 15 gen 2013
Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori e ai distributori L’importatore o il distributore è considerato costruttore ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del costruttore a norma degli articoli da 9 a 11 qualora metta a disposizione sul mercato, immatricoli o sia responsabile dell’entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente con il proprio nome o marchio oppure qualora modifichi un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente in modo da poterne compromettere la conformità alle prescrizioni applicabili.
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Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori e ai distributori (Art. 16 Regolamento (UE) 2013/168) — Testo vigente | Portale Normativo