Art. 18
Prescrizioni fondamentali generali
In vigore dal 15 gen 2013
Prescrizioni fondamentali generali
1. I veicoli della categoria L e i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli si conformano alle prescrizioni di cui agli allegati da II a VIII applicabili alle (sotto)categorie di volta in volta interessate.
2. I veicoli della categoria L ovvero i sistemi, i componenti o le entità tecniche separate a essi afferenti non sono soggetti alla disciplina della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (26), se la questione della relativa compatibilità elettromagnetica è disciplinata negli atti delegati di cui al paragrafo 3 del presente articolo riguardo alla costruzione del veicolo e negli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento.
3. Per integrare le prescrizioni relative all’omologazione dei veicoli della categoria L stabilite dal presente regolamento, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ riguardo alle prescrizioni tecniche dettagliate e alle procedure di prova sintetizzate nell’allegato II, parti A, B e C, in modo da garantire un elevato livello di sicurezza e tutela ambientale ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.
Storico versioni
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